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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Società di comodo - Condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 - Necessità che la società sia titolare di beni e diritti indicati dal primo comma del citato art. 30 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che, in assenza della titolarità di beni o diritti indicati dall'art. 30, primo comma, della legge n. 724 del 1994, non è possibile verificare la condizione di applicabilità della disciplina antielusiva. Di conseguenza, la società non può essere qualificata come società di comodo e l'accertamento fondato su tale disciplina deve essere escluso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La società contestava l'accertamento sostenendo di non essere titolare di alcuno dei beni o diritti elencati nel primo comma della norma, presupposto necessario per applicare i relativi test e la disciplina sulle società non operative.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Per una società che non sia titolare di alcuno dei beni e diritti indicati nel primo comma dell'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724, non può essere verificata la condizione di applicabilità della disciplina antielusiva prevista dallo stesso art. 30.

    La disciplina sulle società di comodo presuppone che la società possieda almeno uno dei beni o diritti espressamente elencati dalla norma. In mancanza di tale presupposto oggettivo, la disciplina non è applicabile e la società non può essere qualificata come non operativa sulla base dell'art. 30.

Massime di principio

  • Prima di applicare la disciplina sulle società di comodo occorre verificare che la società sia titolare di almeno uno dei beni o diritti ricompresi nell'elenco normativo.
  • Il test di operatività e gli altri meccanismi previsti per le società non operative non possono essere applicati in astratto o a qualsiasi società, ma richiedono la presenza del presupposto oggettivo previsto dall'art. 30.
  • Se manca la titolarità dei beni o diritti indicati dalla norma, l'accertamento basato esclusivamente sulla disciplina delle società di comodo è privo del necessario presupposto e deve essere contestato.
  • La verifica dei presupposti oggettivi deve precedere ogni valutazione sui ricavi presunti, sulla redditività o sull'eventuale natura elusiva della società.

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