Ordinanza n. 825/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemoperanza della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata dimostrazione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 281/2024, relativa al pagamento di somme e spese legali
Esito
La controversia
Il professore ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 marzo 2024, chiedendo l'accertamento dell'avvenuto o mancato pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario, comprese le spese legali. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione la documentazione comprovante l'attribuzione e il pagamento delle somme riconosciute, oppure, in mancanza, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo. Deve inoltre essere indicata la data di accredito delle somme, verificando se il pagamento sia anteriore o posteriore al deposito del ricorso, avvenuto il 24 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha disposto specifici incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato con facoltà di subdelega, dovrà trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante il pagamento della somma liquidata nella sentenza civile, comprese le spese legali. In alternativa, entro il medesimo termine complessivo, dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo e della data eventualmente successiva di accredito. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026 per la prosecuzione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per l'acquisizione di elementi utili alla decisione mediante attività istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli incombenti istruttori disposti nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando non sia ancora accertabile sulla base degli atti se l'amministrazione abbia dato integrale esecuzione a una decisione giudiziaria, il giudice può disporre l'acquisizione di documentazione attestante il pagamento delle somme dovute e, in alternativa, una relazione sulle ragioni dell'inadempimento.
- Gli incombenti istruttori possono essere affidati al dirigente dell'ufficio amministrativo competente o a un funzionario da questi delegato, anche con facoltà di subdelega a personale dotato di adeguata esperienza.
- Quando il pagamento del credito giudizialmente riconosciuto rileva ai fini della decisione sull'ottemperanza, l'amministrazione deve specificare la data dell'accredito, anche in rapporto alla data di deposito del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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