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Ordinanza

Ordinanza n. 1131/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 2 dicembre 2025, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Giustizia amministrativa202601141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali lo ha giudicato non idoneo, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dal testo emerge che la contestazione riguardava il giudizio attitudinale, ritenuto dal ricorrente non corretto e contraddetto da una relazione psicologica di parte. La Commissione aveva rilevato, sulla base dei test e del colloquio, elevata presenza di meccanismi di difesa, scarso interesse ad acquisire nuove conoscenze, scarsa propensione verso novità e cambiamenti, possibile ridotta autonomia, atteggiamento dimesso e poco energico, eloquio poco fluido e articolato, pensiero convenzionale, insufficiente consapevolezza del ruolo e dei compiti del Carabiniere, necessità di supporto costante nel rispondere, approssimazione e scarsa informazione sulle attività proprie del ruolo. Il ricorrente ha prodotto una relazione psicologica, deducendo elementi incompatibili con il giudizio di non idoneità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase. Ha ritenuto che il giudizio attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto tali vizi non sono apparsi sussistenti: la selezione si fonda su un metodo scientifico consolidato e anche su dati oggettivi desunti dai test; le criticità emerse dai test sono state confermate nel colloquio collegiale; il giudizio è risultato congruamente motivato mediante le valutazioni espresse dalla Commissione. La relazione psicologica di parte non è stata ritenuta idonea a smentire le osservazioni dei commissari, poiché riguardava profili diversi dalla specifica propensione attitudinale allo svolgimento del ruolo e non l'integrità psichica o l'equilibrio psicologico, ambiti nei quali non erano stati rilevati problemi e per i quali il candidato aveva ottenuto un coefficiente adeguato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio attitudinale reso nell'ambito di un concorso per l'accesso alle Forze armate o di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'Amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • La motivazione del giudizio attitudinale può risultare congrua quando dia conto, anche mediante valutazioni sintetiche o aggettivazioni, delle criticità emerse dai test e confermate dal colloquio collegiale, in relazione alla propensione del candidato allo svolgimento dello specifico ruolo.
  • Una relazione psicologica di parte non è di per sé idonea a smentire il giudizio attitudinale della Commissione quando esamini profili diversi dalla propensione personale allo svolgimento del ruolo, quali l'integrità psichica o l'equilibrio psicologico, non posti in discussione dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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