Sentenza del 07/01/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso del contribuente relativo all'imputazione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società. Il ricorrente contestava la presunzione di distribuzione degli utili, sostenendo di non aver mai esercitato poteri di controllo sulla compagine sociale né di aver ricevuto distribuzioni extracontabili.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la presunzione, in presenza di ristretta base sociale e significativa quota del socio, che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano imputabili ai soci secondo le rispettive quote. Il contribuente non ha fornito prove concrete e sufficienti per smentire la presunzione (ad es. che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti, o prova dell'estraneità di fatto all'attività sociale). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Ordinanza Corte di Cassazione 19013/2016
Affermata la legittimità della presunzione che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possano essere attribuiti ai soci; resta la possibilità per il contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
Articolo 2729 c.c. (presunzioni semplici)
Le corti richiamano i requisiti di gravità, precisione e concordanza per le presunzioni semplici: la complicità, il rapporto di solidarietà e il reciproco controllo tra soci possono costituire elementi indiziari che qualificano la presunzione di distribuzione degli utili.
Giurisprudenza di merito (CTR varie)
CTR Puglia 439/2008; CTR Puglia 19/2012; CTR Marche 6/2009; CTR Toscana 144/2012; 128/2010; Cass. 14046/2009; 9519/2009
Esiste un filone giurisprudenziale che richiede, oltre alla ristretta base partecipativa, la prova effettiva della distribuzione per tassare i soci; alcune decisioni ritengono che il giudicato penale favorevole al contribuente possa costituire prova della mancata distribuzione.
Giurisprudenza citata nella sentenza (orientamento adottato dalla Commissione)
La Commissione aderisce all'orientamento che valorizza la ristretta base sociale e l'entità della quota del socio come elementi sufficienti, salvo prova contraria concreta fornita dal contribuente.
Massime di principio
- In società a ristretta base partecipativa l'Amministrazione può presumere che utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci secondo le rispettive quote; questa è una presunzione applicata frequentemente dai giudici.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria: dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti nella società oppure provare la propria estraneità alla gestione; tali prove devono essere concrete e documentali, non mere allegazioni.
- La ristretta base sociale e la rilevanza della quota del singolo socio sono elementi indiziari forti a favore della presunzione di distribuzione; la loro presenza agevola l'Amministrazione nella ricostruzione del reddito del socio.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale: alcuni tribunali richiedono prova più stringente della effettiva distribuzione; un giudicato penale favorevole al contribuente può costituire elemento di prova della mancata distribuzione.
- In pratica, per difendersi efficacemente il socio dovrebbe documentare operazioni contabili e delibere societarie (accantonamenti, reinvestimenti, politiche di utili) o elementi oggettivi che dimostrino la mancanza di controllo o di coinvolgimento nella gestione.
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