Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, proposta da una ex liquidatrice della società poi cancellata, di un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2010. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, al momento della notifica dell'atto, la società risultava già estinta per cancellazione dal registro delle imprese; inoltre aveva ritenuto che l'ex liquidatrice non avesse un autonomo interesse ad agire e che l'avviso non contenesse alcuna pretesa diretta nei suoi confronti. Nel ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione degli artt. 100 c.p.c., 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo di avere agito non come liquidatrice ma quale consegnataria dell'atto, per far valere la nullità della verifica e la decadenza dell'amministrazione dal potere accertativo; aggiungeva di essere socia, quindi successore della pretesa tributaria, e di essere destinataria dell'avviso per i redditi di partecipazione. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale deducendo, da un lato, nullità della sentenza per carenza di motivazione e, dall'altro, violazione dell'art. 2495 c.c. e delle norme sulla trasformazione, sostenendo che non vi fosse stata estinzione della società ma trasformazione eterogenea.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'instaurazione del giudizio, comporta il difetto di capacità processuale della società estinta e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla, con conseguente inammissibilità del ricorso originario. Ha ritenuto infondata la tesi della legittimazione personale della consegnataria dell'atto, perché l'avviso non conteneva alcuna pretesa diretta nei suoi confronti, e inammissibile la deduzione della qualità di socia perché non adeguatamente localizzata/specificata nel ricorso per cassazione, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale dell'Agenzia, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, richiamando il principio secondo cui non sussiste interesse ad impugnare una statuizione che si sia limitata a definire la causa in rito senza esaminare il merito. Le spese sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire non può essere affermato in modo generico; deve risultare concreto e attuale, e nel caso non era stato adeguatamente allegato dalla ricorrente in proprio.
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e, se anteriore alla notifica dell'avviso e all'introduzione del giudizio, comporta il difetto di capacità processuale della società e di legittimazione dell'ex liquidatore.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per la responsabilità del liquidatore, ma non risultava che l'Amministrazione avesse fatto valere pretese dirette nei suoi confronti; in assenza di tale pretesa manca la legittimazione personale ad impugnare.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e localizzato gli atti e i passaggi su cui si fonda la censura; non è richiesto un formalismo eccessivo, ma è necessario almeno trascrivere, sintetizzare o localizzare il contenuto richiamato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto nel ricorso principale e nel ricorso incidentale per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto nel ricorso incidentale per nullità della sentenza.
art. 132 c.p.c.
invocato per la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 2500-septies c.c.
invocato dall'Agenzia per sostenere la trasformazione eterogenea anziché l'estinzione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
art. 2500-octies c.c.
invocato dall'Agenzia nel medesimo contesto della trasformazione eterogenea, con esito di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto; la disposizione non si applica all'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo e prima dell'instaurazione del giudizio, determina l'estinzione del soggetto e il conseguente difetto di capacità processuale della società, nonché di legittimazione dell'ex liquidatore a proporne l'impugnazione.
- La persona fisica che riceva materialmente la notifica di un avviso intestato esclusivamente a una società non è, per ciò solo, legittimata ad impugnarlo in proprio se l'atto non le imputi alcuna pretesa tributaria diretta, solidale o sanzionatoria.
- Chi invochi in cassazione una propria diversa qualità processuale o sostanziale deve specificamente indicare e localizzare nel ricorso i passaggi degli atti di merito da cui tale qualità risulterebbe; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del requisito di specificità e autosufficienza.
- L'impugnazione incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando la parte si dolga di una pronuncia che abbia definito la causa in rito senza affrontare il merito, poiché la mera decisione processuale non arreca un pregiudizio suscettibile di rimozione tramite gravame.
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