Cassazione Penale, Ordinanza n. 04407/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione disposto come sanzione alternativa alla detenzione. Con un motivo unico ha denunciato erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice si fosse limitato a constatare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 senza svolgere un effettivo bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU. Ha dedotto che non erano state adeguatamente considerate le sue condizioni socio-familiari, la relazione affettiva, l'assenza di legami con il Paese di origine e, quindi, il pregiudizio ai suoi diritti fondamentali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate perché riproduttive di questioni di fatto già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, non essendo consentita in cassazione una nuova valutazione degli elementi fattuali. Ha inoltre osservato che il tribunale di sorveglianza aveva già considerato la relazione affettiva e l'assenza di legami nel Paese di origine, ritenendole non ostative all'espulsione e comunque non prevalenti rispetto alla pericolosità sociale del ricorrente e al rischio di reiterazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplina l'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione; il giudice deve verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
indica le condizioni ostative all'espulsione, che il giudice di sorveglianza deve escludere, ma non solo in modo meramente formale
art. 8 CEDU
la tutela della vita privata e familiare va ponderata con la pericolosità concreta e attuale dello straniero nel giudizio sull'espulsione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito né proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice territoriale.
- Ai fini dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve svolgere una ponderazione concreta e attuale della pericolosità del soggetto in rapporto alla sua situazione familiare e sociale, dando conto in motivazione degli elementi considerati.
- La verifica sulla compatibilità dell'espulsione con l'art. 8 CEDU non si esaurisce nella mera constatazione dell'assenza di cause ostative, ma richiede un bilanciamento tra tutela dei legami familiari e interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione del reato.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito abbia valutato i profili dedotti dal ricorrente e li abbia ritenuti non prevalenti rispetto a specifici indicatori di pericolosità sociale e di rischio di reiterazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, in assenza di elementi escludenti la colpa, il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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