Regolamento (UE) 2017/2382
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli e le procedure uniformi per le notifiche e le comunicazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE in materia di passaporto europeo per imprese di investimento, gestori del mercato ed enti creditizi. Definisce i formati standard per l’avvio e la modifica dell’operatività transfrontaliera, per l’apertura di succursali, per l’utilizzo di agenti collegati e per la fornitura di dispositivi che agevolano l’accesso a MTF e OTF. Fissa inoltre regole linguistiche, termini di trasmissione, controlli di completezza e accuratezza e momenti a partire dai quali possono iniziare le attività.
Norme tecniche di attuazione sui formati standard, modelli e procedure per le notifiche e comunicazioni di passaporto MiFID II relative a servizi di investimento, succursali, agenti collegati e dispositivi per l’accesso a MTF/OTF.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, nonché agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE quando prestano servizi o svolgono attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e intendono operare in un altro Stato membro in libera prestazione di servizi, in regime di stabilimento, mediante succursale o avvalendosi di agenti collegati. Riguarda inoltre le comunicazioni tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante e si applica nello Spazio economico europeo; esclusioni espresse non sono previste, ma il regolamento disciplina solo i profili procedurali e documentali delle notifiche passaporto.
Norme tecniche di attuazione su notifiche di passaporto MiFID II
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione stabilisce modelli uniformi, formati standard e procedure per le comunicazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE in materia di operatività transfrontaliera nel settore dei servizi di investimento. La finalità è assicurare omogeneità delle notifiche tra autorità competenti, certezza dei termini e corretto esercizio dei controlli nello Stato membro d’origine e in quello ospitante.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, nonché gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE quando prestano servizi o attività di investimento ai sensi della MiFID II. Sono ricompresi i casi di libera prestazione di servizi, stabilimento di succursali, impiego di agenti collegati e messa a disposizione di dispositivi che agevolano l’accesso e la negoziazione su MTF/OTF in un altro Stato membro.
Regole generali sulle notifiche
Le notifiche e le comunicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell’Unione accettata sia dall’autorità dello Stato membro d’origine sia da quella dello Stato membro ospitante. Possono essere presentate in forma cartacea o, se ammesso dall’autorità interessata, con mezzi elettronici. Le autorità competenti devono rendere pubbliche le lingue accettate e le modalità di presentazione, inclusi i contatti per le notifiche di passaporto.
Notifica di passaporto per servizi e attività di investimento
L’impresa di investimento presenta la notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine usando il formato standard dell’allegato I; la notifica va presentata separatamente per ciascuno Stato membro in cui intende operare. Se l’operatività avviene tramite un agente collegato stabilito nello Stato membro d’origine, l’impresa o l’ente creditizio compila soltanto le parti del modulo pertinenti all’agente collegato.
Verifica di completezza e trasmissione allo Stato membro ospitante
Dopo il ricevimento della notifica, l’autorità dello Stato membro d’origine ne valuta completezza e accuratezza. Se la notifica è incompleta o inesatta, l’autorità lo comunica senza indebito ritardo al soggetto notificante, specificando i dati mancanti o errati. Il termine di un mese previsto dall’articolo 34, paragrafo 3, e dall’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre solo dal momento in cui la notifica è completa ed esatta. Entro un mese dal ricevimento, l’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante con il formato dell’allegato II e informa il notificante indicando anche la data della trasmissione.
Modifiche delle informazioni relative ai servizi di investimento
Ogni variazione dei dati contenuti nella notifica iniziale deve essere comunicata con il formato dell’allegato I, compilando soltanto le parti che riguardano i dati modificati. Se cambiano i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari offerti, il notificante deve indicare in modo completo tutti i servizi, le attività, i servizi accessori o gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro. L’autorità d’origine trasmette le modifiche all’autorità ospitante con il formato dell’allegato III; lo stesso schema si applica anche in caso di revoca o annullamento dell’autorizzazione.
Dispositivi per facilitare l’accesso a MTF e OTF
Quando un’impresa di investimento o un gestore del mercato intende fornire in un altro Stato membro dispositivi per agevolare l’accesso ai propri sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti, deve notificare l’iniziativa all’autorità d’origine con il formato dell’allegato IV. La notifica deve contenere anche le informazioni essenziali sul modello di business dell’MTF o OTF, tra cui tipo di strumenti negoziati, partecipanti, dispositivi e commercializzazione. L’autorità d’origine trasmette poi la notifica all’autorità ospitante entro un mese con il formato dell’allegato V; le modifiche successive seguono la stessa logica procedurale.
Succursali: procedura di passaporto
Per l’apertura di una succursale in un altro Stato membro, l’impresa di investimento presenta all’autorità d’origine le informazioni richieste dall’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato dell’allegato VI. Il modulo richiede, oltre ai dati identificativi, il programma di attività, il piano aziendale, la struttura organizzativa, l’eventuale utilizzo di agenti collegati, i sistemi e controlli interni e le previsioni finanziarie per i primi trentasei mesi. L’autorità d’origine verifica completezza e accuratezza della notifica; se la notifica è conforme, il termine di tre mesi della direttiva decorre da quel momento. Entro tre mesi, l’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante con il formato dell’allegato VIII, e quest’ultima ne accusa ricevimento.
Agenti collegati: procedura di passaporto e limiti operativi
L’impresa di investimento o l’ente creditizio che intende avvalersi di un agente collegato in un altro Stato membro presenta la notifica con il formato dell’allegato VII; deve essere compilata una notifica separata per ciascun agente collegato. Anche qui il modulo richiede informazioni sul programma di attività, sul piano aziendale, sulla struttura organizzativa, sui sistemi e controlli e sulle previsioni finanziarie triennali. L’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante entro tre mesi con il formato dell’allegato IX. L’agente collegato non può iniziare a prestare i servizi prima della registrazione nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito, prima della comunicazione dell’autorità ospitante e, in mancanza di tale comunicazione, non prima di due mesi dalla trasmissione effettuata dall’autorità d’origine.
Modifiche e cessazione di succursali e agenti collegati
Le modifiche dei dati relativi a una succursale o a un agente collegato devono essere comunicate con i moduli degli allegati VI o VII, limitandosi alle parti interessate dalla variazione. Se mutano i servizi, i servizi accessori o gli strumenti finanziari offerti tramite succursale o agente collegato, l’operatore deve elencare integralmente quanto offerto o che intende offrire. La cessazione dell’attività della succursale o della collaborazione con l’agente collegato va notificata con il formato dell’allegato X, che richiede anche indicazioni sul calendario di cessazione e sulle modalità di tutela dei clienti, gestione dei reclami ed estinzione dei debiti. Le autorità d’origine comunicano le modifiche o la cessazione all’autorità ospitante mediante i moduli degli allegati XI, XII e XIII, a seconda dei casi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza con l’applicazione della disciplina MiFID II. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira a garantire uniformità procedurale nei rapporti tra operatori e autorità competenti.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, nonché agli enti creditizi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) o b), operano mediante agenti collegati in libera prestazione di servizi o in stabilimento. La disciplina copre le notifiche di passaporto per servizi e attività di investimento, succursali, agenti collegati, modifiche delle informazioni notificate e dispositivi per agevolare l’accesso a MTF/OTF.
Lingua e mezzi di trasmissione
Le notifiche e comunicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell’Unione accettata sia dall’autorità competente dello Stato membro d’origine sia da quella dello Stato membro ospitante. La presentazione avviene su supporto cartaceo o, se ammesso dall’autorità competente, con mezzi elettronici; le autorità pubblicano le lingue accettate e i recapiti per le notifiche di passaporto.
Notifica di passaporto per servizi e attività di investimento
L’impresa di investimento presenta all’autorità competente dello Stato membro d’origine la notifica usando il formato standard dell’allegato I, con una notifica distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare. L’impresa o l’ente creditizio che opera tramite un agente collegato nello Stato membro d’origine compila solo le parti pertinenti del modulo.
Controllo di completezza e comunicazione al mercato ospitante
L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica la completezza e l’accuratezza della notifica; se mancano dati o sono inesatti, informa senza indebito ritardo l’impresa o l’ente creditizio indicando puntualmente i dati interessati. Il termine di un mese previsto dalla direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento di una notifica completa ed esatta. Entro un mese dalla ricezione, l’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante con il formato dell’allegato II e ne dà tempestiva comunicazione al soggetto notificante.
Modifiche alle notifiche di passaporto per servizi e attività
Ogni modifica dei dati notificati deve essere comunicata all’autorità dello Stato membro d’origine mediante il formato standard dell’allegato I, compilando solo le parti modificate. Se cambiano i servizi, i servizi accessori o gli strumenti finanziari, devono essere elencati tutti quelli forniti al momento della notifica o che si intende fornire in futuro. L’autorità d’origine trasmette poi le modifiche al mercato ospitante con il formato dell’allegato III; in caso di revoca o annullamento dell’autorizzazione, effettua analoga comunicazione.
Dispositivi per l’accesso a MTF e OTF
Le imprese di investimento e i gestori del mercato che intendono mettere a disposizione in un altro Stato membro dispositivi per agevolare l’accesso e la negoziazione su MTF o OTF notificano le informazioni pertinenti all’autorità d’origine usando il formato dell’allegato IV. L’autorità d’origine informa l’autorità ospitante entro un mese mediante il formato dell’allegato V e ne dà notizia al notificante; le eventuali modifiche sono disciplinate dagli articoli 10 e 11, con moduli dell’allegato IV e dell’allegato III.
Succursali: notifica iniziale, controllo e avvio
L’impresa di investimento che intende aprire una succursale in un altro Stato membro presenta le informazioni richieste dall’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE usando il formato dell’allegato VI. L’autorità d’origine verifica completezza e accuratezza; se la notifica è completa ed esatta, il termine di tre mesi della direttiva decorre da quel momento. Entro tre mesi l’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante con il formato dell’allegato VIII; l’autorità ospitante accusа ricevimento.
Agenti collegati: notifica iniziale, controllo e limiti all’avvio
L’impresa di investimento o l’ente creditizio che intende avvalersi di un agente collegato in un altro Stato membro notifica le informazioni previste dall’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE con il formato dell’allegato VII; va presentata una notifica separata per ciascun agente collegato. Entro tre mesi l’autorità d’origine trasmette la notifica all’autorità ospitante con il formato dell’allegato IX. L’agente collegato non può iniziare l’attività prima della registrazione nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito e prima di aver ricevuto la comunicazione dell’autorità ospitante; in assenza di comunicazione, può iniziare due mesi dopo la trasmissione da parte dell’autorità d’origine.
Modifiche e cessazione per succursali e agenti collegati
Le modifiche dei dati di una succursale o di un agente collegato sono notificate all’autorità d’origine con i moduli degli allegati VI o VII, compilando solo le parti modificate. Se cambiano i servizi, i servizi accessori o gli strumenti finanziari, devono essere elencati integralmente. La cessazione dell’attività della succursale o dell’utilizzo dell’agente collegato è notificata con il formato dell’allegato X. Le autorità d’origine comunicano le modifiche o la cessazione all’autorità ospitante con i formati degli allegati XI, XII e XIII, a seconda del caso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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