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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2329

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti nel sistema UE di importazione dei prodotti biologici, prorogando taluni riconoscimenti fino al 30 giugno 2021 e adeguando varie denominazioni, indirizzi e ambiti geografici. Dispone inoltre l’inserimento di nuovi organismi, la sospensione o soppressione di altri e la correzione di errori materiali negli allegati. Infine rettifica il modello del certificato di ispezione elettronico, correggendo un rinvio interno nella nota alla casella 12.

Modifica e rettifica gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e agli organismi di controllo coinvolti nell’importazione nell’UE di prodotti biologici da paesi terzi, nonché alle autorità competenti e agli organismi di certificazione elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 1235/2008. Incide in particolare sui paesi terzi e sugli organismi di controllo riconosciuti per l’equivalenza ai fini delle categorie di prodotti biologici A, B, C, D, E e F. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri; alcune modifiche si applicano retroattivamente dal 12 giugno 2017 e dal 1° gennaio 2018, oltre all’entrata in vigore generale venti giorni dopo la pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329: modifica e rettifica del regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici dai paesi terzi. La Commissione aggiorna gli elenchi di paesi terzi e organismi di controllo riconosciuti, proroga alcuni riconoscimenti e corregge un errore materiale nel modello del certificato di ispezione elettronico.

Quadro normativo e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 38, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007. Dai considerando emerge che la Commissione ha verificato comunicazioni e domande provenienti da autorità e organismi di controllo di vari paesi terzi, nonché l’esito della sorveglianza continua sui soggetti già riconosciuti. Ne deriva un aggiornamento puntuale degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1235/2008.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda il sistema UE di equivalenza e controllo per i prodotti biologici importati da paesi terzi. Incide sui paesi terzi inclusi nell’elenco di equivalenza, sugli organismi di controllo autorizzati a rilasciare certificazioni e sul modello del certificato di ispezione utilizzato nel sistema di certificazione elettronica. Le categorie di prodotti interessate sono quelle indicate negli allegati, da A a F, con specifiche combinazioni per ciascun organismo e per ciascun paese terzo.

Modifiche all’allegato III: paesi terzi equivalenti

L’allegato III viene aggiornato per tener conto di modifiche comunicate da Costa Rica, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea.

Per la Costa Rica sono soppressi o sostituiti i riferimenti a taluni organismi di controllo, con l’indicazione dei nuovi nomi e siti internet: Kiwa BCS Costa Rica Limitada, Control Union Perú e PrimusLabs.com CR S.A. Il punto 6 è riformulato per stabilire che gli organismi che rilasciano il certificato sono quelli del punto 5.

Per il Giappone sono aggiornate le denominazioni di alcuni organismi e ne sono aggiunti due nuovi: Japan Food Research Laboratories e Leafearth Company. Vengono anche aggiornati i riferimenti web di Bureau Veritas Japan Co., Ltd e Organic Certification Association.

Per la Nuova Zelanda è sostituito il punto relativo all’autorità competente, ora indicata come ministero per le industrie primarie (MPI), con il relativo sito internet.

Per la Repubblica di Corea è aggiunto l’organismo Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU; inoltre il periodo di inclusione nell’elenco viene indicato come non specificato. Il considerando relativo alla Corea segnala che la sua inclusione, in scadenza il 31 gennaio 2018, è prorogata a tempo indeterminato perché continua a soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Modifiche all’allegato IV: organismi di controllo riconosciuti

L’allegato IV è ampiamente modificato e rettificato. In via generale, tutte le voci vedono sostituita la data di scadenza del 30 giugno 2018 con il 30 giugno 2021, estendendo così la durata del riconoscimento di tutti gli organismi elencati.

Tra i nuovi inserimenti figurano:

  • BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd., riconosciuto per la Turchia nelle categorie A e D, con eccezione dei prodotti in conversione e del vino;
  • BIOCert Indonesia, riconosciuto per l’Indonesia nelle categorie A e D, con le medesime eccezioni;
  • Bolicert Ltd, reinserito dopo la revoca della sospensione, per la Bolivia nelle categorie A e D;
  • Servicio de Certificación CAAE S.L.U., riconosciuto per Bolivia, Ecuador, Messico, Marocco, Perù e Turchia nelle categorie A e D, con eccezione dei prodotti in conversione;
  • Tse-Xin Organic Certification Corporation, riconosciuto per Taiwan nelle categorie A e D, con eccezione dei prodotti in conversione e del vino.

Sono inoltre ampliate le specifiche geografiche di numerosi organismi già iscritti. In particolare:

  • bio.inspecta AG estende il riconoscimento ad Afghanistan, Cina e Nepal per le categorie A e D;
  • CCPB Srl amplia molto il proprio ambito geografico per diverse combinazioni di categorie, includendo tra gli altri Albania, Algeria, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Uganda, Afghanistan, Armenia, Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal, Uzbekistan, Bielorussia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Serbia, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Azerbaigian, Kirghizistan, Ucraina, Qatar e Tunisia;
  • Control Union Certifications amplia il riconoscimento a numerosi paesi e territori, tra cui Brunei, Isole Cook, Polinesia francese, Georgia, Grenada, Guyana, Giordania, Kuwait, Libano, Papua Nuova Guinea, Sao Tomé e Príncipe, Seychelles, Tagikistan, Turkmenistan, Venezuela, Australia, Nuova Zelanda, Tonga, Tunisia e Tuvalu;
  • Ecocert SA estende il riconoscimento per Argentina, Giappone, Kirghizistan, Zimbabwe, Georgia, Mozambico, Paraguay e Uruguay, con specifiche variazioni di categorie;
  • FOG/QCS amplia il riconoscimento a Bolivia, Colombia, Laos, Cile, Costa Rica e Stati Uniti per le categorie indicate;
  • Letis S.A. estende il riconoscimento ad Afghanistan, Etiopia, Iran, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turchia e Ucraina;
  • Organic Control System estende il riconoscimento alla Bosnia-Erzegovina;
  • Organic Standard amplia il riconoscimento a Kazakistan, Kirghizistan, Moldova e Russia anche per la categoria B e aggiunge il vino;
  • Organska Kontrola estende il riconoscimento al Kosovo;
  • ORSER amplia il riconoscimento ad Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan e Nepal.

Sono anche previste rettifiche e soppressioni:

  • Albinspekt modifica l’indirizzo;
  • Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH modifica il sito internet;
  • Organic agriculture certification Thailand cambia nome in Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) e indirizzo;
  • Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) è soppresso a seguito della sospensione dell’accreditamento e della mancata risposta soddisfacente;
  • IMOswiss AG è soppresso dal 1° gennaio 2018 per cessazione delle attività di certificazione in tutti i paesi terzi;
  • IMOcert Latinoamérica Ltda perde il riconoscimento per Argentina e Costa Rica per le categorie già coperte dall’allegato III, poiché il riconoscimento era stato attribuito in modo non conforme all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008; la Commissione ne ordina la cessazione dell’uso per tali categorie.

Eccezioni e categorie di prodotti

Le eccezioni variano a seconda dell’organismo e sono spesso limitate a:

  • prodotti in conversione;
  • vino;
  • prodotti già contemplati dall’allegato III.

In alcuni casi, come per CCPB Srl e Control Union Certifications, l’eccezione comprende i prodotti in conversione e i prodotti di cui all’allegato III. Per Organic Standard l’eccezione riguarda i soli prodotti in conversione.

Rettifica dell’allegato V: certificato di ispezione elettronico

L’allegato V, relativo al nuovo modello del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nel sistema elettronico richiamato dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, viene rettificato in un punto puntuale: nella nota alla casella 12, il riferimento alla casella 24 è sostituito con quello alla casella 21.

Entrata in vigore, decorrenza e portata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il punto 12 dell’allegato II si applica dal 12 giugno 2017; il punto 13 dell’allegato II dal 1° gennaio 2018. La soppressione di IMOcert Latinoamérica Ltda ha efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, mentre la soppressione di IMOswiss AG decorre dal 1° gennaio 2018.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III (paesi terzi equivalenti)

Vengono modificate le voci relative a Costa Rica, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea. Per la Costa Rica sono aggiornati i codici e le denominazioni degli organismi di controllo; per il Giappone sono aggiornati nomi e sito web di alcuni organismi e ne sono aggiunti due nuovi; per la Nuova Zelanda è aggiornato l’indirizzo Internet dell’autorità competente; per la Repubblica di Corea è aggiunto un organismo di controllo e il periodo di inclusione è indicato come non specificato. La Repubblica di Corea, già in scadenza al 31 gennaio 2018, è prorogata a tempo indeterminato.

Aggiornamento dell’allegato IV (autorità e organismi di controllo riconosciuti)

È prorogata fino al 30 giugno 2021 la validità del riconoscimento di tutti gli organismi elencati nell’allegato IV. Sono inseriti nuovi organismi riconosciuti: BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. per Turchia, BIOCert Indonesia per Indonesia, Bolicert Ltd per Bolivia, Servicio de Certificación CAAE S.L.U. per Bolivia, Ecuador, Messico, Marocco, Perù e Turchia, e Tse-Xin Organic Certification Corporation per Taiwan. Sono inoltre ampliate le specifiche geografiche di bio.inspecta AG, CCPB Srl, Control Union Certifications, Ecocert SA, FOG/QCS, Letis S.A., Organic Control System, Organic Standard e ORSER, nonché di altri organismi, secondo le categorie di prodotto indicate nell’allegato. Alcuni riconoscimenti sono sospesi o soppressi: Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) è sospeso, IMOswiss AG è soppresso dal 1° gennaio 2018 e IMOcert Latinoamérica Ltda perde il riconoscimento per Argentina e Costa Rica per alcune categorie già coperte dall’allegato III.

Rettifica e aggiornamento di dati identificativi e siti web

Sono corretti denominazioni, indirizzi, siti internet e codici di numerosi organismi di controllo, tra cui Albinspekt, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Organic agriculture certification Thailand (che diventa ACT), e altri soggetti elencati negli allegati III e IV. Vengono altresì corrette o chiarite le eccezioni applicabili ad alcuni riconoscimenti, ad esempio per prodotti in conversione e vino.

Rettifica dell’allegato V (certificato di ispezione elettronico)

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008, la nota relativa alla casella 12 del certificato di ispezione è corretta: il riferimento errato alla casella 24 è sostituito con il riferimento alla casella 21.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 12 dell’allegato II si applica dal 12 giugno 2017 e il punto 13 dell’allegato II dal 1° gennaio 2018. La soppressione di IMOcert Latinoamérica Ltda si applica retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, mentre la soppressione di IMOswiss AG si applica dal 1° gennaio 2018.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicertificazionecontrolli ufficialimercato interno

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