Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2326

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l'imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva l'imiprotrina come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della valutazione svolta nell'ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di rischio, indicate nell'allegato, e decorre dal 1o luglio 2019 fino al 30 giugno 2029. Il testo richiama inoltre l'esigenza di attenzione particolare nella valutazione dei prodotti, soprattutto per esposizioni non considerate a livello unionale e per possibili residui in alimenti o mangimi.

Approva l'imiprotrina come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, con specifiche condizioni e date di approvazione/scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica all'imiprotrina quale principio attivo esistente destinato ai biocidi del tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione riguarda l'immissione sul mercato e l'uso dei biocidi contenenti tale sostanza nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le condizioni specifiche dell'allegato, in particolare per la valutazione del prodotto e per eventuali residui in alimenti o mangimi.

Approva l'imiprotrina come principio attivo per biocidi del tipo 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione approva l'imiprotrina come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dà seguito al programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Contesto e base valutativa

La Commissione richiama che l'imiprotrina è stata inserita nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare e che la sostanza è stata esaminata per il tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi. La relazione di valutazione è stata presentata dal Regno Unito, in qualità di autorità di valutazione competente, il 20 luglio 2016; il 27 giugno 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto di tali conclusioni.

Esito della valutazione e ratio dell'approvazione

Secondo il parere tecnico richiamato nel regolamento, i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti imiprotrina possono essere considerati conformi ai criteri dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. Per questo motivo la Commissione approva la sostanza, ma non in modo incondizionato: l'approvazione è accompagnata da prescrizioni mirate a governare i rischi residui e gli usi non esaminati in modo esaustivo a livello unionale.

Dati tecnici dell'approvazione

L'allegato identifica la sostanza con la denominazione IUPAC di una massa di reazione contenente due isomeri dell'imiprotrina, con numero CE 428-790-6 e numero CAS 72963-72-5. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a ≥ 870 g/kg. La data di approvazione è fissata al 1o luglio 2019 e la scadenza al 30 giugno 2029.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi che contengono imiprotrina devono rispettare tre condizioni principali:

  • nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione per il principio attivo;
  • per gli usi esaminati, va prestata particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati in ambienti chiusi come spray per il trattamento di superficie;
  • per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi occorre verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando adeguate misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR applicabili.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'atto è adottato dalla Commissione a Bruxelles il 14 dicembre 2017 ed è pubblicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Approvazione dell'imiprotrina

L'articolo 1 approva l'imiprotrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e condizioni stabilite nell'allegato.

Condizioni specifiche di approvazione

L'allegato fissa un grado minimo di purezza del principio attivo pari a ≥ 870 g/kg, con approvazione dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2029 per il tipo di prodotto 18. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a tre condizioni principali: attenzione particolare alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia per usi non valutati a livello UE; attenzione particolare ad acque di superficie, sedimenti e suolo per prodotti usati in ambienti chiusi come spray per il trattamento di superficie; verifica di eventuali LMR e misure di attenuazione del rischio per prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzaresidui alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.