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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2328

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2328 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Skalický rubín» (DOP)

Normativa europea32017R2328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce la protezione UE alla denominazione "Skalický rubín" come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione aveva esaminato la domanda presentata dalla Slovacchia e, non essendo state presentate opposizioni, ha disposto la registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’atto è breve e ha natura attuativa, limitandosi a riconoscere la protezione e a stabilire la decorrenza dell’entrata in vigore.

Conferimento della protezione UE alla denominazione di origine protetta "Skalický rubín" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione vitivinicola "Skalický rubín", riconosciuta come DOP, nell’ambito del sistema di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda quindi i prodotti agricoli e, in particolare, il settore vinicolo; produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche, ma si inserisce nella procedura di registrazione dopo l’esame della domanda slovacca e l’assenza di opposizioni.

Conferimento della protezione alla DOP "Skalický rubín"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2328 della Commissione conferisce la protezione unionale alla denominazione "Skalický rubín" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e completa la procedura di registrazione avviata dalla Slovacchia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando di aver esaminato la domanda di registrazione e di averla pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si dà atto che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98; di conseguenza, la registrazione può essere perfezionata ai sensi dell’articolo 99.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Skalický rubín" (DOP) è protetta. Il riferimento all’articolo 99 e al registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 segnala che la denominazione entra nel sistema europeo di tutela delle DOP del settore vitivinicolo, con efficacia in tutta l’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione "Skalický rubín"

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Skalický rubín" è protetta come DOP, con effetti ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La protezione implica la registrazione nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la Commissione ha esaminato la domanda slovacca ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercativitivinicolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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