Regolamento (UE) 2017/2330
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza nuove forme di additivi a base di ferro come additivi nutrizionali per mangimi, sulla base della rivalutazione scientifica effettuata dall’EFSA ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Stabilisce condizioni d’impiego, tra cui il divieto di utilizzo nell’acqua di abbeverata, e introduce misure di protezione per gli utilizzatori. Al tempo stesso modifica i regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006, sopprimendo alcune voci ormai sostituite dalle nuove autorizzazioni e negando l’autorizzazione dell’ossido ferrico, con specifiche norme transitorie per lo smaltimento delle scorte.
Autorizzazione di specifici additivi per mangimi a base di ferro per tutte le specie animali e di ferro destrano per i suinetti, con modifica delle precedenti autorizzazioni sul ferro e soppressione dell’ossido ferrico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo, nell’alimentazione animale, di additivi nutrizionali appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. Si riferisce alle sostanze elencate nell’allegato, destinate a tutte le specie animali, nonché al ferro destrano destinato ai suinetti. Esclude espressamente l’uso nell’acqua di abbeverata. Prevede inoltre misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di specifiche date, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e animali non da produzione alimentare.
Autorizzazione di additivi a base di ferro per mangimi e modifica delle autorizzazioni esistenti
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, a seguito della rivalutazione scientifica degli additivi a base di ferro già presenti nel mercato e delle nuove domande presentate dagli operatori. La Commissione, tenuto conto dei pareri EFSA, autorizza alcune forme di ferro come additivi nutrizionali e modifica i precedenti regimi autorizzativi, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e richiama l’articolo 10 dello stesso regolamento, che impone la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. In base ai considerando, le sostanze in questione erano già autorizzate a tempo indeterminato dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e n. 479/2006 e quindi registrate come prodotti esistenti. La Commissione prende atto dei pareri EFSA che hanno suggerito, per ragioni di chiarezza scientifica, di sostituire le denominazioni "ferrico" con ferro (III) e "ferroso" con ferro (II), nonché di separare il chelato di ferro (II) di amminoacidi in due categorie distinte: chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato e chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
Secondo i pareri EFSA, le sostanze autorizzate non presentano effetti nocivi per la salute animale, per la sicurezza dei consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’impiego proposte. Per tutti i composti di ferro (II) e ferro (III) viene tuttavia segnalato un possibile rischio di irritazione cutanea, respiratoria e oculare dovuto alla presenza di nichel, con conseguente necessità di adottare adeguate misure di protezione per la manipolazione degli additivi e delle premiscele che li contengono. Per il ferro destrano, EFSA conclude parimenti per l’assenza di effetti nocivi e di rischi per gli utilizzatori, purché siano adottate misure di protezione adeguate. L’Autorità considera inoltre tutte le sostanze autorizzate una fonte efficace di ferro, pur rilevando che la biodisponibilità del carbonato di ferro (II) è variabile e inferiore rispetto a quella del solfato di ferro (II). Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito dell’autorizzazione e condizioni di impiego
L’articolo 1 autorizza gli additivi elencati nell’allegato come additivi per mangimi appartenenti alla categoria degli "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". L’autorizzazione riguarda l’alimentazione animale in generale, con un’eccezione specifica per il ferro destrano, autorizzato per i suinetti. L’articolo 2 precisa che le sostanze autorizzate non possono essere usate nell’acqua di abbeverata.
Diniego dell’ossido ferrico e soppressione dalle vecchie autorizzazioni
L’articolo 3 nega l’autorizzazione dell’ossido ferrico, che non può più essere usato come additivo per mangimi nutrizionale. Coerentemente con le nuove autorizzazioni e con il rifiuto dell’ossido ferrico, gli articoli 4 e 5 sopprimono dagli allegati dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e n. 479/2006 le relative voci, formule chimiche e descrizioni. In particolare, vengono eliminati i riferimenti alle forme di ferro ormai oggetto di nuova autorizzazione e, nel regolamento (CE) n. 479/2006, la voce relativa al chelato ferroso di idrato di glicina.
Misure transitorie
L’articolo 6 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Le sostanze già autorizzate e le premiscele che le contengono, se prodotte ed etichettate prima del 4 luglio 2018 secondo le norme previgenti al 4 gennaio 2018, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia temporale è la produzione ed etichettatura prima del 4 gennaio 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prima del 4 gennaio 2020. Le scorte possono essere impiegate fino a esaurimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi a base di ferro
Autorizza, come additivi per mangimi della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "composti di oligoelementi", le sostanze indicate nell’allegato: carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina, nonché ferro destrano per i suinetti, alle condizioni ivi fissate.
Divieto di impiego nell’acqua di abbeverata
Stabilisce che gli additivi autorizzati non possono essere usati nell’acqua di abbeverata.
Diniego dell’autorizzazione per l’ossido ferrico
Nega l’autorizzazione dell’ossido ferrico, che non può più essere utilizzato come additivo per mangimi nutrizionale.
Modifiche ai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e n. 479/2006
Sopprime nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E1 relativa al ferro, le voci per cloruro ferrico esaidrato, carbonato ferroso, chelato ferroso di amminoacidi idrato, fumarato ferroso, solfato ferroso eptaidrato, solfato ferroso monoidrato e ossido ferrico; sopprime inoltre nell’allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 la voce E1 relativa al chelato ferroso di idrato di glicina.
Misure transitorie per scorte e prodotti già immessi
Prevede che le sostanze autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e n. 479/2006 e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 4 luglio 2018 secondo le norme previgenti al 4 gennaio 2018, possano restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte. Per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine per la produzione ed etichettatura secondo le norme precedenti è il 4 gennaio 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 4 gennaio 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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