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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2327

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo per l'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 6. L'approvazione è subordinata a precise condizioni di purezza, a specifiche cautele nella valutazione dei prodotti e a obblighi di etichettatura per gli articoli trattati. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione del 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (MBIT) come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 6, con specifiche condizioni d'uso e di etichettatura degli articoli trattati.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 6, ossia i preservanti per prodotti in scatola, contenenti il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo, nonché agli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono. L'efficacia dell'approvazione è nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 e riguarda tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Restano rilevanti le condizioni specifiche di approvazione, le prescrizioni di valutazione del prodotto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli trattati.

Approvazione del 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one per biocidi di tipo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one (MBIT) come principio attivo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La decisione segue la procedura di valutazione avviata dalla Polonia e il parere favorevole espresso dal comitato sui biocidi dell'ECHA, ritenendo che, a determinate condizioni, i biocidi contenenti tale sostanza possano soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Contesto normativo e motivazione

Il regolamento richiama una domanda presentata il 26 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, poi trasfusa nel nuovo quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. La relazione di valutazione è stata presentata dalla Polonia il 24 marzo 2016; il 27 giugno 2017 il comitato sui biocidi ha adottato il parere tecnico dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La Commissione evidenzia inoltre che la sostanza soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle di sottocategoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, con conseguente necessità di opportuna etichettatura degli articoli trattati.

Ambito di applicazione

L'approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 6, cioè i "preservanti per prodotti in scatola". L'allegato indica che la sostanza approvata è il MBIT, con purezza minima valutata pari a ≥ 997 g/kg, data di approvazione 1º luglio 2018 e scadenza 30 giugno 2028. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e produce effetti obbligatori in tutti i suoi elementi.

Condizioni tecniche e valutazione del prodotto

L'approvazione non è incondizionata. L'allegato prescrive che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia per qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia già stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
  • agli utilizzatori professionali;
  • alle acque di superficie e sotterranee, in particolare per l'uso all'esterno di pitture e intonaci contenenti il preservante e per l'uso di fluidi contenenti il preservante nella produzione di carta, tessuti e cuoio.

Obblighi relativi agli articoli trattati

Per gli articoli trattati con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o che contengono tale sostanza, l'immissione sul mercato è subordinata a un obbligo di etichettatura. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve assicurare che l'etichetta riporti le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Da tale momento, la disciplina dell'approvazione e delle condizioni annesse diventa operativa nell'ordinamento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'articolo 1 approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, con applicazione delle specifiche e condizioni indicate nell'allegato.

Ambito del tipo di prodotto e durata dell'approvazione

L'allegato precisa che l'approvazione riguarda il tipo di prodotto 6. La data di approvazione è fissata al 1º luglio 2018 e la scadenza al 30 giugno 2028.

Requisiti di purezza e identificazione della sostanza

Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è ≥ 997 g/kg. La sostanza è identificata come MBIT, con denominazione IUPAC 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, numero CAS 2527-66-4 e numero CE non disponibile.

Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia per ogni uso previsto nella domanda di autorizzazione non già esaminato a livello di Unione. Inoltre, alla luce dei rischi individuati, va dedicata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e alle acque superficiali e sotterranee per l'uso all'esterno di pitture e intonaci contenenti il preservante e per l'uso di fluidi contenenti il preservante nella produzione di carta, tessuti e cuoio.

Etichettatura degli articoli trattati

L'immissione sul mercato di articoli trattati con il principio attivo, o che lo contengono, è subordinata all'obbligo per il responsabile dell'immissione sul mercato di assicurare che l'etichetta rechi le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettaturasalute e sicurezza

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