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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2325

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza specifiche forme di lecitine come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione scientifica positiva dell’EFSA e del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Stabilisce le condizioni d’uso, la classificazione come additivi tecnologici/emulsionanti e i metodi di analisi richiamati negli allegati. Inoltre armonizza la disciplina con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007, introduce un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte e fissa la durata dell’autorizzazione per le diverse tipologie di prodotto.

Autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea, in particolare ai preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate classificati nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "emulsionanti". Disciplina anche la commercializzazione e l’uso di premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali additivi, prevedendo misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007, sostituendone l’allegato.

Autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione, sulla base del parere favorevole dell’EFSA e verificata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione, autorizza specifiche preparazioni di lecitine per tutte le specie animali e ne disciplina le condizioni di impiego.

Contesto normativo e motivazione dell’intervento

Il provvedimento richiama il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché il riesame degli additivi già autorizzati in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le lecitine erano già autorizzate a tempo indeterminato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti.

La Commissione prende atto della domanda di riesame presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che chiedeva la classificazione degli additivi nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "emulsionanti". Nel parere del 13 luglio 2016, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni di uso proposte, i preparati di lecitine, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate non presentano rischi per la salute degli animali, per la salute umana o per l’ambiente, e risultano efficaci come emulsionanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Riguarda in particolare tre tipologie di preparati: lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate. Inoltre, disciplina gli effetti commerciali e applicativi sulle premiscele, sui mangimi composti e sulle materie prime per mangimi contenenti tali additivi, mediante specifiche misure transitorie.

Autorizzazione degli additivi e classificazione funzionale

L’articolo 1 autorizza gli additivi elencati nell’allegato I come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste. Gli additivi sono qualificati come appartenenti alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "emulsionanti".

L’allegato I distingue tre prodotti autorizzati:

  • lecitine liquide, con fosfolipidi ≥ 48 % e umidità ≤ 1 %;
  • lecitine idrolizzate, con fosfolipidi ≥ 44 % e umidità ≤ 1 %;
  • lecitine disoleate, con fosfolipidi ≥ 75 % e umidità ≤ 2 %.

Per ciascuno di essi è indicata la sostanza attiva, l’origine delle lecitine e il metodo di analisi da utilizzare, rinviando al regolamento (UE) n. 231/2012 e alle corrispondenti prove della monografia FAO JECFA sulla lecitina.

Condizioni tecniche, origine e metodi di analisi

Le specifiche tecniche contenute nell’allegato I indicano che:

  • le lecitine liquide sono estratte da semi di colza, girasole e/o soia;
  • le lecitine idrolizzate sono estratte da girasole e/o soia;
  • le lecitine disoleate sono lecithine granulari estratte da girasole e/o soia e sgrassate mediante estrazione con solvente.

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi, l’allegato rinvia al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione e ai test corrispondenti della monografia FAO JECFA relativa alla lecitina. Il testo segnala inoltre che i dettagli dei metodi di analisi sono disponibili presso il laboratorio di riferimento indicato dalla Commissione.

Modifica del regolamento (UE) 2017/1007

L’articolo 2 modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, sostituendone l’allegato con l’allegato II del presente regolamento. Tale allegato riguarda la voce relativa alle "lecitine" già autorizzate, che viene armonizzata nelle sue caratteristiche e condizioni d’impiego.

L’allegato II prevede per le lecitine una preparazione con almeno:

  • fosfolipidi ≥ 18 %;
  • lisofosfolipidi ≥ 11 %; con umidità ≤ 1 %. La sostanza attiva è costituita da lecitine estratte da semi di soia. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 6 luglio 2027.

Misure transitorie

L’articolo 3 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza obblighi di ritiro immediato dal mercato.

In particolare:

  • gli additivi e le premiscele contenenti gli additivi di cui all’allegato I, prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2018 conformemente alle norme applicabili prima del 4 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 secondo le norme precedenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il medesimo regime transitorio si applica ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 4 gennaio 2020.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato I indica che l’autorizzazione delle tre categorie di additivi autorizzati termina il 4 gennaio 2028. La previsione di un termine finale consente di delimitare temporalmente l’efficacia dell’autorizzazione e di ricollegarla al regime di riesame previsto dalla normativa di base.

Entrata in vigore e forza vincolante

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i produttori, importatori e distributori di additivi per mangimi, il regolamento comporta l’esigenza di verificare:

  • la corrispondenza tra composizione del prodotto e specifiche degli allegati;
  • l’adeguatezza dell’etichettatura rispetto alle date di transizione;
  • la corretta classificazione come additivo tecnologico/emulsionante;
  • l’allineamento delle formulazioni commercializzate con i nuovi termini di autorizzazione.

Per gli operatori del settore mangimistico, le finestre transitorie risultano centrali per la gestione delle scorte e per la continuità commerciale dei prodotti già immessi sul mercato prima delle date rilevanti.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza gli additivi indicati nell’allegato I, appartenenti alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "emulsionanti", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite per tutte le specie animali.

Modifica del regolamento (UE) 2017/1007

L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 con l’allegato II del presente regolamento, al fine di armonizzare caratteristiche e condizioni d’impiego della lecitina autorizzata.

Misure transitorie per scorte esistenti

L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2018, conformemente alle norme precedenti al 4 gennaio 2018. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 4 gennaio 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 4 gennaio 2020.

Durata dell’autorizzazione e specifiche in allegato

L’allegato I fissa, per le diverse categorie di lecitine autorizzate, le caratteristiche compositive, le materie prime di origine, i metodi di analisi e la data di fine autorizzazione al 4 gennaio 2028. L’allegato II sostituisce la scheda relativa alle lecitine in precedenza autorizzate e ne fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 luglio 2027.

Base giuridica e motivazione scientifica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, dopo il riesame previsto dall’articolo 10. La Commissione richiama il parere EFSA del 13 luglio 2016, che conclude per l’assenza di effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte, nonché per l’efficacia come emulsionanti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimimercato interno

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