Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti, depositata nel giudizio di cassazione, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Non vi è stata quindi pronuncia sui motivi di ricorso, poiché la definizione conciliativa ha assorbito la decisione nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014, fondato sull’assunto che la contribuente avesse utilizzato fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione di primo grado favorevole alla società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, depositato in atti.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata della controversia formulata dalla Corte
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come base normativa dell’accordo conciliativo depositato dalle parti nel giudizio tributario
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti depositano un accordo conciliativo valido ai sensi della disciplina del processo tributario, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza affrontare i motivi di ricorso.
- La definizione conciliativa della controversia comporta la cessazione del processo e può essere accompagnata dalla compensazione delle spese, secondo la valutazione della Corte.
- In presenza di estinzione del giudizio per conciliazione, resta assorbita ogni questione attinente ai motivi di impugnazione proposti contro la sentenza di merito.
Come è indicizzato
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