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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti, depositata nel giudizio di cassazione, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Non vi è stata quindi pronuncia sui motivi di ricorso, poiché la definizione conciliativa ha assorbito la decisione nel merito.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014, fondato sull’assunto che la contribuente avesse utilizzato fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione di primo grado favorevole alla società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, depositato in atti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata della controversia formulata dalla Corte

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicato come base normativa dell’accordo conciliativo depositato dalle parti nel giudizio tributario

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti depositano un accordo conciliativo valido ai sensi della disciplina del processo tributario, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza affrontare i motivi di ricorso.
  • La definizione conciliativa della controversia comporta la cessazione del processo e può essere accompagnata dalla compensazione delle spese, secondo la valutazione della Corte.
  • In presenza di estinzione del giudizio per conciliazione, resta assorbita ogni questione attinente ai motivi di impugnazione proposti contro la sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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