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Sentenza

Sentenza del 21/07/2016 n. 4320 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO SINTETICO - Avvisi di accertamento per IRPEF relativi ad annualità ante 2009 - Impugnazione - Eccezione di nullità degli atti impositivi per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento deducendo la nullità degli atti per la mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale prima della loro emissione. La censura si fondava sull'obbligo dell'Amministrazione di consentire al contribuente di fornire chiarimenti e giustificazioni nell'ambito dell'accertamento sintetico.

La decisione

L'eccezione è stata ritenuta infondata. Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'atto soltanto quando sia previsto da una specifica disposizione normativa. La modifica dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. 600/1973, introdotta dal d.l. 78/2010, ha previsto tale obbligo per gli accertamenti sintetici, ma la disciplina transitoria ne ha limitato l'applicazione ai redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella. Pertanto, l'obbligo opera dal periodo d'imposta 2009 e non si applica agli accertamenti relativi alle annualità precedenti. Gli avvisi sono quindi rimasti validi.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione, come novellata, prevede l'obbligo di instaurare il contraddittorio endo-procedimentale negli accertamenti sintetici.

    L'obbligo di contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico è applicabile solo nei casi e nei periodi temporali previsti dalla legge.

  • Art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La novella opera in relazione agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore.

    La disciplina sul contraddittorio introdotta dal d.l. 78/2010 ha efficacia, in via transitoria, a partire dal periodo d'imposta 2009 e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori.

Massime di principio

  • Nel settore dei tributi non armonizzati, il contraddittorio endo-procedimentale non è necessariamente un principio generale applicabile a ogni accertamento: la sua omissione determina la nullità dell'atto solo quando un'apposita norma lo impone.
  • Per valutare la validità di un accertamento occorre individuare la disciplina vigente per l'annualità contestata e verificare le eventuali norme transitorie.
  • Una modifica legislativa che introduce nuove garanzie procedimentali non si applica automaticamente agli accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti, salvo espressa previsione di retroattività.
  • Negli accertamenti sintetici relativi a periodi anteriori al 2009, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, in assenza di altra specifica previsione applicabile, non comporta di per sé la nullità dell'avviso.

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