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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Sussiste - Termine per la proposizione del ricorso - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che l'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente in caso di omessa notifica della cartella di pagamento. L'impugnazione, però, è ammissibile soltanto se proposta entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'iscrizione a ruolo; decorso tale termine, il ricorso è tardivo e non può essere esaminato nel merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La mancata notifica della cartella di pagamento non impedisce al contribuente di contestare la pretesa tributaria quando egli ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo. Tuttavia, l'impugnazione dell'estratto è soggetta al termine di sessanta giorni previsto per il ricorso tributario, decorrente dal momento in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario e consente la tutela del contribuente contro la pretesa tributaria conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, quando la cartella non sia stata notificata.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 21

    Prevede il termine ordinario di sessanta giorni per proporre il ricorso, decorrente dalla notificazione dell'atto o, in caso di omessa notifica della cartella, dalla piena conoscenza dell'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • L'omessa notifica della cartella di pagamento non rende necessariamente impossibile la tutela del contribuente: l'estratto di ruolo può costituire il primo atto attraverso il quale contestare la pretesa.
  • Il termine per impugnare non decorre automaticamente dalla data di formazione del ruolo, ma dalla data in cui il contribuente acquisisce una conoscenza effettiva e completa dell'iscrizione.
  • Una volta avuta piena conoscenza dell'iscrizione, il contribuente deve proporre ricorso entro sessanta giorni; l'inosservanza del termine può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • È opportuno conservare la documentazione relativa alla data e alle modalità con cui è stato ottenuto l'estratto di ruolo, perché tale momento può essere decisivo per verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • L'orientamento riportato è conforme a Cassazione n. 13584/2017 e si pone in contrasto con Cassazione n. 1302/2018; per casi concreti occorre quindi verificare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale applicabile.

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