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Sentenza

Sentenza n. 3573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 22730 del 16 dicembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva accertato il diritto degli interessati al trattamento di fine servizio comprensivo dell'incremento derivante dai sei scatti stipendiali e aveva condannato l'INPS al pagamento delle relative differenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I dipendenti, congedati a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, avevano chiesto l'accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con conseguente rideterminazione e pagamento delle differenze. Il TAR aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto appello articolando quattro motivi: ha sostenuto, in primo luogo, che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, avesse natura decadenziale per la presentazione della domanda di pensionamento; in secondo luogo, ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, assumendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio; in terzo luogo, ha contestato l'applicabilità dei sei scatti ai dipendenti cessati a domanda, richiamando l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e la disciplina previgente; infine, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., deducendone l'irragionevolezza e l'impatto finanziario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la natura decadenziale del termine del 30 giugno: tale termine costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda, ma non impedisce il collocamento a riposo a domanda negli anni successivi né determina la perdita del beneficio dei sei scatti. Una conseguenza decadenziale richiederebbe una previsione normativa chiara e inequivoca. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, aderendo al principio secondo cui il termine quinquennale decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale relativo al TFS, non dalla cessazione dal servizio, anche in ragione dell'efficacia interruttiva del pagamento rateale quale riconoscimento del debito. Nel caso concreto, gli ultimi ordinativi erano stati ricevuti entro il termine quinquennale e, comunque, la prescrizione era stata interrotta da formali diffide; per alcune posizioni l'INPS aveva erroneamente fatto riferimento ai primi ordinativi e non agli ultimi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti alle forze di polizia cessati a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. L'abrogazione della disposizione che aveva novellato la disciplina previgente non determina la reviviscenza della versione originaria più restrittiva; la reviviscenza è istituto eccezionale e non risultava una volontà legislativa certa in tal senso. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma inoltre la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio per le forze di polizia a ordinamento militare. È stata esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità: l'interpretazione accolta deriva dal chiaro contenuto normativo dell'art. 6-bis e non sono stati dedotti argomenti sufficienti a dimostrarne l'irragionevolezza. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile»; «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità»

    La disposizione attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    Il diritto all'indennità di buonuscita e ai relativi incrementi si prescrive nel termine di cinque anni, il cui dies a quo, secondo il principio applicato dal Collegio, coincide con la data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    «sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile»

    La disposizione disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    «continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»

    La norma conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La disposizione concorre a individuare in senso ampio la nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il riferimento per relationem a precedenti decisioni della stessa sezione, cui il Collegio dichiara di aderire integralmente.

  • art. 99 c.p.a.

    La richiesta di rimessione all'Adunanza plenaria è stata respinta perché la questione sul dies a quo della prescrizione è stata ritenuta regolata da un principio consolidato e non caratterizzata da contrasti giurisprudenziali.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    Il Collegio ha escluso che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 presenti un'irragionevolezza tale da giustificare una questione di legittimità costituzionale, non essendo stati forniti argomenti sufficienti a superare la discrezionalità legislativa nella determinazione delle prestazioni sociali.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo del personale delle forze di polizia che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale in assenza di una previsione legislativa chiara e inequivoca; esso costituisce un onere volto a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile, senza che il mancato rispetto del termine del 30 giugno comporti la perdita del beneficio.
  • Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto alle differenze di trattamento di fine servizio, il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio, poiché il pagamento rateale può integrare riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione.
  • L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la reviviscenza della disposizione anteriormente modificata; la reviviscenza costituisce istituto eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e inequivoca.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Quando il contenuto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ricavabile in modo chiaro dal testo e dal coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti, la questione di legittimità costituzionale fondata sulla maggiore onerosità del trattamento non è rilevante in assenza di specifici argomenti di manifesta irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

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