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Sentenza

Sentenza n. 13209/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia - Codice concorso 02, pubblicata sul Portale inPA in data 18 febbraio 2026, nonché di tutti gli atti prodromici, consequenziali, connessi e presupposti, ivi compresi il bando di concorso pubblicato in data 30.07.2025, il verbale della Commissione esaminatrice relativo alla correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente, il verbale relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente e ogni altro atto inerente alla procedura concorsuale, ancorché non conosciuto, e comunque nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il titolo di riserva per lo svolgimento del servizio civile nazionale e non lo ha inserito nella graduatoria dei vincitori; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria dei vincitori in posizione utile per l’assunzione, con ogni conseguente statuizione in ordine al rapporto sostanziale e al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202605610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il titolo di riserva per lo svolgimento del servizio civile e non lo ha inserito tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale sostenendo di avere dichiarato lo svolgimento del servizio civile nazionale, equiparato al servizio civile universale, nel curriculum vitae allegato alla domanda. Ha dedotto la mancata attivazione del soccorso istruttorio, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che si sarebbero trovati in situazione analoga e la mancata integrale copertura della riserva del 15% dei posti prevista per il titolo in questione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria dei vincitori e il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso non fosse estraneo alla procedura, poiché con tale amministrazione i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, ha rilevato che il candidato aveva selezionato l’opzione “NO” relativa alla riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici. Tale scelta, resa nella dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, è stata interpretata come espressa dichiarazione di non possedere o comunque di non voler far valere il titolo di riserva. L’indicazione dello svolgimento del servizio civile in un’altra parte della domanda non è stata ritenuta idonea a superare la dichiarazione specifica e incompatibile resa nella sezione dedicata alla riserva. Il TAR ha escluso l’obbligo, e persino la possibilità, di attivare il soccorso istruttorio, richiamando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e la necessità di tutelare la par condicio, nonché il principio nemo potest venire contra factum proprium quale corollario della buona fede nei rapporti con l’amministrazione. La censura relativa alla mancata integrale copertura della riserva del 15% è stata ritenuta anzitutto inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare della riserva; in ogni caso è stata giudicata infondata, essendo previsto dal bando un limite massimo complessivo del 50% dei posti copribili mediante riserve a vario titolo, ritenuto ragionevole. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Consente la definizione immediata del giudizio nel merito con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano rispettati i presupposti processuali indicati.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    il ricorrente ha apposto il flag “NO” ... nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445

    La dichiarazione resa nella specifica sezione della domanda concorsuale è stata considerata espressiva della volontà di non avvalersi del titolo di riserva.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    corollario del dovere di buona fede di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il dovere di buona fede fonda, insieme al principio nemo potest venire contra factum proprium, l’impossibilità per il candidato di contraddire la specifica dichiarazione resa nella domanda.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la selezione espressa dell’opzione negativa relativa al possesso o all’utilizzo di un titolo di riserva prevale, ai fini della procedura, sull’indicazione del medesimo fatto in altra parte della domanda, quando le dichiarazioni risultino incompatibili.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori o delle dichiarazioni contraddittorie contenute nella domanda di partecipazione; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare successivamente una scelta dichiarativa espressa, perché ciò violerebbe la par condicio tra concorrenti.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al candidato di contestare gli effetti di una dichiarazione specifica e consapevolmente resa nella domanda di concorso.
  • La censura relativa alla mancata copertura integrale di una quota di riserva è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente, per una propria dichiarazione incompatibile con l’utilizzo della riserva, non avrebbe comunque potuto beneficiarne; in ogni caso, il limite massimo complessivo alle assunzioni riservate previsto dal bando può essere ritenuto legittimo se ragionevole e applicabile alle diverse categorie di riservatari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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