Cassazione Civile, Ordinanza n. 27351/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto del Tribunale, poi parzialmente modificato in sede di opposizione, che aveva liquidato all'avvocato il compenso per l'attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ponendo il pagamento a carico dell'Erario. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014 in relazione all'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, per avere il Tribunale richiamato il comma 1 anziché il comma 2 dell'art. 5, con conseguente errata individuazione del valore della domanda e applicazione dei parametri minimi; 2) violazione dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, per avere il giudice ridotto del 50% il compenso per tutte le fasi del procedimento; 3) violazione dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, per il mancato riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, anche a voler applicare il comma 2 invocato dal ricorrente, il valore della controversia restava comunque tale da rendere ragionevole l'applicazione dei parametri minimi, considerata l'ampiezza dello scaglione e la complessità ordinaria delle questioni trattate. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la riduzione del 50% era stata correttamente applicata ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, norma speciale che prevede la riduzione alla metà dei compensi dovuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha infine dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 deve ritenersi compreso nella liquidazione anche se non espressamente menzionato nel dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte richiama la disciplina della determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi, rilevando che, anche seguendo la tesi del ricorrente sul comma 2, la liquidazione parametrale minima restava comunque giustificata.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come norma in materia di patrocinio a spese dello Stato cui si collega la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È invocato dal ricorrente per contestare la riduzione dei compensi; la Corte però osserva che la riduzione applicata discende in realtà dalla disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede la riduzione della metà degli importi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte reputa corretta l'applicazione di tale norma.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Le spese generali forfettarie nella misura del 15% si intendono ricomprese nella liquidazione dei compensi anche se il provvedimento non le menziona espressamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la censura sul valore della controversia è inammissibile se, anche seguendo la diversa qualificazione proposta, la liquidazione adottata dal giudice resta comunque ragionevole in rapporto allo scaglione di riferimento e alla complessità della causa.
- La riduzione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va ricondotta alla disciplina speciale dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che prevede la riduzione alla metà degli importi spettanti, e non alla disciplina generale dei parametri forensi.
- Il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 deve considerarsi incluso nella liquidazione dei compensi anche in assenza di espressa statuizione nel dispositivo, salvo diversa regolazione esplicita del giudice.
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