Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: il difensore di Di Costanzo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante dichiarazioni confessorie, paragonando il trattamento ricevuto dal coimputato Antonio D'Ambrosio; il difensore di Perrone deduce plurime doglianze tra cui omessa o contraddittoria motivazione sulla rilevanza probatoria degli interrogatori resi dal coimputato Ciotola Francesco, violazione dell'art. 416 c.p. quanto alla qualificazione di capo e organizzatore e al concorso nei furti, errata applicazione del concorso di persone e dell'art. 116 c.p., violazione dell'art. 649 c.p.p. per preclusione di valutazione in giudizio abbreviato rispetto al giudizio cautelare (capi 16,18,19) e richiesta di assoluzione per tali capi stante l'assenza di gravità indiziaria; il difensore di Di Pierno lamenta mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62, comma 3 c.p.) e violazione dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luigi Di Costanzo e Pietro Di Pierno e ha dichiarato estinti i reati a carico di Luigi Perrone per morte dell'imputato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Perrone. La Corte ha condannato i ricorrenti all'onere delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inflitto a favore della Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità dei ricorsi. La decisione motivazionale richiama il principio secondo cui, dopo la reintroduzione dell'istituto del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), qualora l'imputato rinunci ai motivi di gravame e concordi la pena con il Procuratore Generale, il giudice d'appello deve motivare soltanto in ordine alla pena per effetto della devoluzione e non può sindacare questioni che non gli sono state devolute; di conseguenza le impugnazioni che insistono su profili esclusi dalla devoluzione risultano inammissibili.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Reintroduzione del patteggiamento in appello: se l'imputato rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena, il giudice d'appello deve motivare solo sulla pena e la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati; questioni non devolute risultano precluse.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen. (richiamato storicamente)
Richiamata la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia ai motivi comporta preclusione processuale e limitazione della cognizione del giudice.
art. 416 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla qualificazione di capo ed organizzatore: la Corte valuta che le censure in materia sono inammissibili se il ricorrente ha rinunciato alla devoluzione degli aspetti sostanziali.
art. 116 cod. pen.
Richiamato in relazione all'erronea applicazione contestata del concorso di persone: la Corte non ha esaminato il merito per preclusione derivante dalla rinuncia alla devoluzione.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla preclusione del giudizio di merito in abbreviato difforme dal giudizio cautelare senza novità probatorie; la Corte ritiene la questione inammissibile alla luce della limitazione di cognizione prevista dall'art. 599-bis.
art. 62, comma 3 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per la mancata concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti; la Corte non ha accolto la censura per inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
legge n. 103 del 2017
Norma normativa che ha reintrodotto il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), la cui applicazione è centrale nella decisione sulla limitazione della cognizione d'appello.
Massime di principio
- Se in appello si utilizza l'istituto del patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia ai motivi di gravame, il giudice d'appello è tenuto a motivare soltanto sulla pena; questioni relative alla responsabilità o ad altri profili non devoluti possono risultare precluse e le impugnazioni in Cassazione su tali profili possono essere dichiarate inammissibili.
- Le doglianze relative a omessa o contraddittoria valutazione di dichiarazioni di coimputati (es. interrogatori di Ciotola Francesco) devono essere sollevate in modo tale da non risultare precluse dalla procedura adottata in appello; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- La morte dell'imputato estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.
- La presentazione di ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche l'irrogazione di sanzioni alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
- Per tutelare efficacemente questioni sostanziali (es. qualificazione di ruolo in associazione o concorso nei reati) è consigliabile non rinunciare preventivamente ai motivi di impugnazione quando si valuta di contestare tali profili in sede successiva.
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