Sentenza n. 2563/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del porto d’armi e provvedimento prefettizio di conferma in sede di ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Agrigento che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso tiro a volo, nonché il successivo decreto del Prefetto che aveva confermato il diniego. L’amministrazione aveva fondato il giudizio di inaffidabilità e di rischio di abuso delle armi sull’esistenza di una situazione di tensione con l’ex coniuge, destinatario di un decreto di ammonimento per atti persecutori e comportamenti molesti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39, 40, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irrazionalità e travisamento della situazione concreta. Ha sostenuto che gli episodi erano riconducibili esclusivamente alla condotta dell’ex marito, affetto da disturbi psichiatrici e temporaneamente non aderente alla terapia farmacologica, che si erano verificati in sua assenza, che non vi erano rapporti di convivenza o frequentazione e che, dopo l’ammonimento, non si erano verificati ulteriori episodi. Ha inoltre evidenziato la propria estraneità ai fatti e la diligenza dimostrata nel rivolgersi alle autorità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato il diniego, lasciando salva la possibilità per l’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente istruito e motivato. Il Collegio ha riconosciuto che il rilascio o rinnovo dei titoli in materia di armi non costituisce un diritto assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sul buon uso delle armi. Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei canoni di coerenza logica, ragionevolezza, istruttoria adeguata e motivazione puntuale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva riconosciuto che la ricorrente era del tutto incolpevole rispetto agli episodi, ma aveva nondimeno tratto dalla sola qualità di vittima di atti persecutori un giudizio di inaffidabilità, senza spiegare quale fosse l’effettivo collegamento tra la condotta dell’ex coniuge e il rischio di abuso delle armi da parte della richiedente. Gli episodi erano stati commessi dall’ex marito, in assenza della ricorrente, senza convivenza né frequentazione tra gli ex coniugi, in un periodo limitato e senza ulteriori fatti dopo l’ammonimento. È quindi mancata un’autonoma valutazione dell’incidenza concreta delle condotte di un terzo sulla personalità, sull’affidabilità e sul possibile uso delle armi da parte dell’interessata. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 43 TULPS
La finalità cautelare della disciplina consente di negare il titolo di polizia quando sussistano elementi concreti dai quali desumere l’inaffidabilità del richiedente o il rischio di abuso delle armi; tale potere deve però essere esercitato sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione congrua.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve rendere comprensibili gli elementi di fatto e il percorso logico che collegano le circostanze esaminate al giudizio prognostico di inaffidabilità.
art. 10 l. 241/1990
art. 10-bis l. 241/1990
art. 699 c.p.
Il rilascio dei titoli in materia di armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi, sicché non sussiste un diritto assoluto al rilascio o al rinnovo.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
La disciplina conferma il carattere eccezionale del porto delle armi rispetto al generale divieto, giustificando il giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di un titolo di polizia in materia di armi non costituisce un diritto assoluto, ma è subordinato a un giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente e sulla certezza del buon uso dell’arma.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di esplicitare in motivazione il percorso logico che collega le circostanze concrete al rischio di abuso dell’arma.
- Quando gli elementi posti a fondamento del diniego sono costituiti da condotte di soggetti diversi dal richiedente, l’amministrazione non può richiamarli acriticamente né desumerne automaticamente un giudizio negativo: deve valutarne autonomamente la concreta incidenza sull’affidabilità e sulla personalità del richiedente.
- Il contesto familiare o relazionale può rilevare ai fini del giudizio di affidabilità soltanto se l’amministrazione accerti e motivi in concreto che i vincoli o le relazioni esistenti siano idonei a incidere sul comportamento del richiedente e ad aumentare la probabilità di abuso delle armi.
- La qualità di vittima di atti persecutori o di condotte moleste altrui, in assenza di ulteriori elementi riferibili alla personalità o al comportamento del richiedente, non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi.
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