Sentenza del 20/10/2016 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Commissione tributaria centrale -mancata richiesta di trattazione - estinzione del giudizio - presenza dicondono - conseguenze - definitività sentenza di II grado - non sussiste. Ladichiarazione di estinzione del giudizio pronunciata dalla Commissione Centralein seguito alla mancata presentazione dell'istanza di trattazione non rendedefinitiva la sentenza d'Appello qualora il contribuente, nelle more delgiudizio, abbia presentato condono pagando quanto dovuto. Ne consegue che lacartella di pagamento successivamente notificata deve essere annullata inquanto l'Ufficio, in ossequio al principio di collaborazione e buona fede traAmministrazione e cittadino, avrebbe dovuto verificare che la riscossione delcredito era ingiustificata stante l'intervenuto condono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata annullata. È stato affermato che l'estinzione del giudizio per mancata richiesta di trattazione non rende automaticamente definitiva la sentenza d'appello quando il contribuente abbia validamente presentato un condono e pagato le somme dovute. L'Amministrazione non poteva quindi pretendere nuovamente il credito oggetto della definizione agevolata e avrebbe dovuto rilevare l'ingiustificatezza della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento sostenendo che, nelle more del giudizio tributario, aveva aderito al condono fiscale e aveva versato quanto dovuto. Pertanto, la successiva dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Commissione tributaria centrale, determinata dalla mancata presentazione dell'istanza di trattazione, non avrebbe dovuto rendere definitiva la sentenza di secondo grado né consentire la riscossione di un credito ormai definito tramite condono. L'Ufficio avrebbe dovuto verificare la situazione prima di procedere alla riscossione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Norme richiamate
Principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente
L'Amministrazione deve comportarsi in modo collaborativo e verificare gli elementi già disponibili, compresa l'eventuale adesione a un condono e il relativo pagamento, prima di emettere o mantenere una pretesa impositiva o una riscossione non dovuta.
Disciplina del condono fiscale
L'adesione validamente perfezionata mediante il pagamento delle somme dovute definisce la posizione fiscale nei limiti previsti dalla legge e impedisce la successiva riscossione delle medesime somme già oggetto di definizione.
Disciplina dell'estinzione del giudizio presso la Commissione tributaria centrale per mancata presentazione dell'istanza di trattazione
L'estinzione processuale conseguente alla mancata istanza di trattazione non determina necessariamente la definitività della sentenza di secondo grado quando, nel frattempo, sia intervenuta una valida definizione condonistica della posizione fiscale.
Massime di principio
- La chiusura o estinzione di un giudizio tributario non deve essere valutata isolatamente: occorre considerare anche gli eventi sopravvenuti, come condoni, definizioni agevolate e pagamenti effettuati dal contribuente.
- Quando il contribuente ha perfezionato un condono pagando quanto previsto, l'Amministrazione non può procedere alla riscossione delle stesse somme e deve verificare l'eventuale definizione prima di notificare o mantenere una cartella.
- Il principio di buona fede impone all'Ufficio di utilizzare le informazioni già disponibili e di evitare richieste di pagamento manifestamente incompatibili con una definizione fiscale già perfezionata.
- La mancata presentazione di un'istanza processuale può comportare l'estinzione del giudizio, ma non legittima automaticamente una riscossione che sia divenuta priva di causa per effetto di un condono regolarmente adempiuto.
- In casi analoghi è essenziale documentare sia la tempestiva adesione al condono sia l'integrale pagamento delle somme richieste, collegandoli espressamente alla pretesa oggetto della cartella.
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