Cassazione Penale, Ordinanza n. 06637/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo, l'impossibilità di proporre in cassazione una censura sulla responsabilità non già devoluta in appello e, quindi, il carattere "inedito" della doglianza relativa al reato sub capo a). Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: per i capi b) e c), relativi ai reati di tentato furto in abitazione e di evasione, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione; per il capo a), relativo al furto in abitazione, ha invece confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione. Inoltre, la doglianza sulla responsabilità per il capo a) è stata ritenuta inammissibile perché nuova in sede di legittimità, non essendo stata dedotta come specifico motivo di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base normativa del reato di tentato furto in abitazione oggetto dei capi estinti per prescrizione.
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione contestato nei vari capi; per il capo a) la condanna è stata confermata, per i capi b) e c) è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.
art. 385 c.p.
norma relativa al reato di evasione, contestato nei capi b) e c), dichiarati estinti per prescrizione.
art. 81 c.p.
richiamato per il capo a) in relazione al reato ritenuto sussistente e oggetto di condanna.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indica il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, ritenuto però formulato in modo generico e non autosufficiente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi a fondamento della censura; nel caso concreto tale requisito non era rispettato.
art. 606, comma 3, c.p.p.
richiamato nel senso che in cassazione non sono proponibili censure non previamente dedotte in appello; la doglianza sulla responsabilità per il capo a) è stata considerata inedita.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente: non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti o alle risultanze processuali, ma occorre indicare puntualmente gli elementi di fatto e di prova asseritamente travisati.
- La censura che investe la responsabilità dell'imputato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata oggetto di specifico motivo di appello; in difetto, il motivo è inammissibile perché inedito.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e la doglianza non individua i passaggi effettivamente viziati, la Corte di cassazione non può esercitare il proprio sindacato di legittimità sul merito della ricostruzione fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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