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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7101/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso solleva due motivi principali: (1) vizio di notifica della citazione in appello, con contestazione della validità della notifica avvenuta a una "cognata" non convivente, della revoca dell'ordine di rinnovo notifica emessa fuori udienza e della notifica del verbale e dell'ordinanza non presso il domicilio eletto ma al difensore, sicché si deduceva una nullità assoluta per omessa o irregolare citazione; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per minima offensività ex art. 131-bis c.p., in quanto la difesa ritiene ridotte le quantità (0,7 g marijuana, 1,2 g ketamina) e quindi sussisterebbe la non punibilità, contestando inoltre la rilevanza negativa attribuita dalla Corte al fatto che la detenzione fosse avvenuta durante un rave party.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che si sia trattato di mera irregolarità e non di omessa citazione: l'imputata aveva eletto domicilio nella propria residenza, aveva avuto conoscenza del processo, il difensore ha ricevuto e ha preso parte al giudizio senza eccezioni, e la notifica a persona (la cognata) si è perfezionata prima dell'udienza, per cui non è stata configurata una nullità assoluta. Eventuali irregolarità erano soggette al regime di nullità generali a regime intermedio e non sono state efficacemente dedotte nei termini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito completa: la valutazione complessiva ha considerato il numero di dosi ricavabili, la suddivisione in 11 involucri, la presenza di bustine in cellophane vuote e il contesto (rave party) idoneo a favorire la cessione, escludendo la minima offensività e quindi l'applicabilità dell'art. 131-bis. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna di merito e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Norma che configura il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il fatto è stato riqualificato in base a questa disposizione e ha formato il nucleo della condanna confermata.

  • codice di procedura penale art. 178 (lett. c))

    Regola sulle formalità della notificazione degli atti giudiziari; la doglianza riguardava la forma della notifica della citazione, ritenuta però dalla Corte mera irregolarità non impeditiva della conoscenza del processo.

  • codice di procedura penale art. 179

    Prevede la nullità per omessa notificazione quando l'irregolarità sia tale da impedire la conoscenza dell'atto; la Corte ha escluso che ciò sussistesse nel caso concreto.

  • codice di procedura penale art. 182

    Stabilisce i termini decadenziali per le eccezioni relative alle nullità di regime intermedio; la Corte ha richiamato che le nullità di questo tipo devono essere dedotte entro tali termini, altrimenti si sanano.

  • codice di procedura penale art. 157, comma 1-bis

    Consente la notificazione di atti al difensore; nel caso la notifica al difensore è stata considerata idonea a dimostrare la conoscenza del processo e la partecipazione senza eccezioni.

  • codice penale art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non si realizzassero, dopo una valutazione complessiva delle quantità, del confezionamento in più involucri e del contesto (rave), elementi che legittimano l'esclusione della non punibilità.

Massime di principio

  • Un'irregolarità nella notifica non è automaticamente una nullità assoluta: va valutato se l'irregolarità abbia impedito concretamente la conoscenza dell'atto; se la conoscenza è effettiva (p.es. tramite il difensore) la nullità può considerarsi sanata.
  • La notifica ad una persona vicina all'imputato (es. "cognata") può essere valida se effettivamente efficace a trasmettere la conoscenza dell'atto; l'onere di provare l'inesistenza del rapporto contestato grava su chi eccepisce l'irregolarità.
  • Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere dedotte nei termini decadenziali previsti dall'art. 182 c.p.p.; se non tempestivamente dedotte possono considerarsi sanate.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va valutata con riferimento a una valutazione complessiva: non conta solo la pura quantità, ma anche il confezionamento, il numero di dosi ricavabili, la presenza di materiali per il confezionamento e il contesto (luogo/occasione) che può facilitare la cessione.
  • Il contesto fattuale (es. rave party) e gli indizi di destinazione a terzi (diverse dosi, involucri, materiali per il confezionamento) sono elementi che orientano contro il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
  • In caso di dubbio sulla regolarità delle notifiche, è decisivo dimostrare la concreta mancata conoscenza dell'atto; la semplice irregolarità formale, senza prova della non conoscenza, difficilmente conduce all'annullamento.

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