Ordinanza n. 336/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase valutativa dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE" per difetto di capienza finanziaria, disposta con il provvedimento regionale di approvazione degli esiti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento regionale che, nell’approvare gli esiti definitivi dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE", non l’ha ammessa alla fase valutativa per esaurimento delle risorse, nonché il rigetto dell’istanza di riesame. Ha chiesto la sospensione cautelare, l’ammissione alla fase valutativa con ricollocazione nella corretta posizione dell’elenco ordinatore e l’eventuale accesso al contributo; in subordine, l’annullamento dell’intera procedura o la rideterminazione della graduatoria previa verifica dell’irricevibilità delle domande di alcuni soggetti utilmente collocati. La doglianza centrale riguarda il malfunzionamento della piattaforma telematica regionale: nelle prime fasi di apertura, il sistema imponeva di selezionare una dichiarazione relativa alla qualificazione dell’impresa come "grande impresa", categoria esclusa dall’avviso, impedendo la corretta compilazione della domanda. L’amministrazione ha riconosciuto il problema, precisando che il bug era stato corretto alle ore 12:30:31 del 4 dicembre 2025, prima dell’esaurimento delle risorse, verificatosi intorno alle ore 13:35. La ricorrente ha sostenuto di essersi attivata immediatamente all’apertura della piattaforma, alle ore 12:00, di avere segnalato il malfunzionamento alle ore 12:46 senza ricevere riscontro e che, anche dopo la correzione centrale, gli utenti già collegati visualizzavano la versione precedente, rendendo necessario riavviare la sessione o aggiornare la cache. La relazione tecnica prodotta sul punto non è stata specificamente contestata dalla Regione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti, a una sommaria delibazione, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha applicato i principi secondo cui le conseguenze negative delle anomalie della piattaforma informatica predisposta dall’amministrazione non possono ricadere sull’utente diligente. Tali principi operano non solo quando il sistema impedisca in assoluto l’invio della domanda, ma anche quando non consenta la corretta compilazione o imponga dichiarazioni incompatibili con la lex specialis. Il Collegio ha rilevato che l’impresa si era attivata tempestivamente e che il ritardo nell’invio appariva direttamente riconducibile al malfunzionamento e alla mancata comunicazione, da parte della Regione, dell’esistenza del bug, della sua risoluzione e delle istruzioni necessarie per aggiornare la sessione informatica. Non è emersa, allo stato, una condotta colposa dell’operatore economico. Quanto al periculum, l’esclusione impediva l’accesso alla fase istruttoria e valutativa e comprometteva la concreta possibilità di ottenere il contributo; la prosecuzione della procedura e l’assegnazione definitiva delle risorse avrebbero potuto consolidare la graduatoria e consumare i fondi, vanificando l’utilità dell’eventuale decisione di merito. Il TAR ha quindi sospeso l’efficacia dell’atto nella parte relativa all’esclusione e ha ordinato alla Regione di ammettere con riserva l’impresa alla fase valutativa. Ha condannato l’amministrazione alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre accessori. Non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori collocati negli elenchi, poiché la controversia riguarda la non ammissione a una fase anteriore all’assegnazione definitiva del beneficio e non una graduatoria finale attributiva del contributo. Il merito è stato fissato per la prima udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso parzialmente l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Le conseguenze pregiudizievoli derivanti da anomalie della piattaforma telematica predisposta dalla pubblica amministrazione non possono ricadere sull’operatore economico diligente che abbia tempestivamente tentato di presentare la domanda e abbia segnalato il malfunzionamento.
- La tutela dell’utente diligente rispetto ai malfunzionamenti informatici opera non soltanto quando il sistema impedisca materialmente la trasmissione della domanda, ma anche quando impedisca la corretta compilazione dell’istanza o imponga dichiarazioni incompatibili con i requisiti previsti dalla lex specialis.
- La tempestività della condotta dell’operatore economico e l’assenza di riscontri dell’amministrazione alla segnalazione del malfunzionamento escludono, in sede cautelare, l’imputabilità del ritardo all’impresa, quando il ritardo risulti conseguenza diretta della disfunzione del sistema.
- Quando la correzione del malfunzionamento della piattaforma non sia adeguatamente comunicata agli utenti e richieda il riavvio della sessione o altre operazioni tecniche, l’amministrazione deve fornire tempestive istruzioni operative; in difetto, non può opporre all’utente gli effetti del mancato o tardivo inoltro della domanda.
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati prima dell’assegnazione definitiva del finanziamento, se la controversia riguarda esclusivamente la non ammissione di un concorrente alla fase istruttoria e valutativa e non l’attribuzione definitiva del beneficio.
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