Corte di giustizia, Ordinanza C-250/22
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2022. — Fallimento Villa di Campo Srl contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione del collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-250/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana. La domanda riguardava il rapporto tra una disciplina nazionale sull'imposta di registro e le norme IVA sul trasferimento di universalità di beni, ma l'ordinanza di rinvio non spiegava adeguatamente il nesso richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura. La Corte ha quindi chiuso il procedimento senza esaminare il merito, precisando che il giudice nazionale può riproporre la questione con un rinvio meglio motivato.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per mancata indicazione del nesso tra norme UE invocate e disciplina nazionale sull'imposta di registro.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE e l'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE ostino a una disciplina nazionale sull'imposta di registro che impone di qualificare l'operazione solo sulla base del contratto, escludendo elementi extratestuali, con la conseguenza di impedire all'Amministrazione finanziaria di dimostrare che una cessione di beni sia in realtà una cessione d'azienda non soggetta a IVA.
Principio di diritto
Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando il giudice del rinvio non espone in modo sufficientemente chiaro il collegamento tra le disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale; in particolare, non basta indicare che la qualificazione nazionale dell'operazione incide sull'IVA, se non si spiega perché l'interpretazione delle norme UE sia necessaria per decidere sulla disciplina interna dell'imposta di registro. In tal caso la Corte può statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 19 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
- Articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Rinvio pregiudiziale sull'IVA e sull'imposta di registro: irricevibilità manifesta
La Nona Sezione della Corte di giustizia, con ordinanza del 21 dicembre 2022 nella causa C-250/22, ha dichiarato manifestamente irricevibile un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema di cassazione italiana. La controversia principale opponeva Fallimento Villa di Campo Srl all'Agenzia delle Entrate in relazione alla riqualificazione di una compravendita di un complesso alberghiero come cessione d'azienda.
Fatti e procedimento principale
La società Fallimento Villa di Campo aveva acquistato nel 2006 da Campo Srl gli immobili di un complesso alberghiero, insieme a beni mobili collegati e ancorati stabilmente alla struttura. A seguito di controllo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'operazione non fosse una cessione di beni soggetta a IVA, ma una cessione di azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro e recupero dell'IVA inizialmente detratta.
L'Amministrazione ha fondato tale riqualificazione anche su elementi esterni al contratto, tra cui la prosecuzione dell'attività alberghiera da parte della cessionaria, il precedente trasferimento di attrezzature e arredi e la comune proprietà delle società coinvolte. La contribuente ha contestato la legittimità dell'uso di tali elementi extratestuali alla luce dell'articolo 20 del TUR, ma i giudici tributari di merito hanno respinto le sue doglianze. Investita del ricorso per cassazione, la Corte suprema di cassazione ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale.
Questione sottoposta alla Corte
Il quesito chiedeva, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE e l'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE ostino a una disciplina nazionale come l'articolo 20 del DPR n. 131/1986, interpretata nel senso di imporre una qualificazione dell'operazione soltanto sulla base del contenuto testuale del contratto e di vietare il ricorso a elementi extratestuali, anche se oggettivamente provati.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile una domanda con ordinanza motivata;
- l'articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice del rinvio di indicare, tra l'altro, il contenuto delle norme nazionali applicabili e il nesso tra queste e le disposizioni UE invocate;
- l'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE e l'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, relativi al trasferimento di una universalità totale o parziale di beni;
- l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, richiamato quanto al diritto delle parti interessate di presentare osservazioni.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione, fondato sulla necessità che il giudice nazionale esponga in modo chiaro il contesto di fatto e di diritto e spieghi perché le disposizioni UE invocate siano rilevanti per la soluzione della controversia. Tali requisiti servono anche a consentire agli Stati membri e agli altri interessati di formulare osservazioni utili.
Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio non soddisfaceva l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. La Corte osserva che, pur essendo vero che la qualificazione di un'operazione come trasferimento di universalità di beni richiede una valutazione globale delle circostanze e può implicare la considerazione di elementi oggettivi e, in certi casi, dell'intenzione delle parti, il giudice del rinvio stava in realtà interrogando la Corte sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale sull'imposta di registro, che non è un tributo armonizzato.
Mancava però una spiegazione sufficiente del collegamento tra le norme IVA invocate e l'applicazione dell'articolo 20 del TUR. Il solo rilievo che la riqualificazione come cessione d'azienda avrebbe escluso l'assoggettamento all'IVA non bastava a mostrare perché l'interpretazione delle disposizioni UE fosse necessaria per decidere sulla controversia nazionale. Di conseguenza, la Corte non era in grado di valutare l'utilità della risposta richiesta.
Decisione e effetti processuali
La Corte ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ha precisato che il giudice del rinvio conserva la facoltà di proporre una nuova domanda, purché fornisca gli elementi necessari per consentire alla Corte di pronunciarsi.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia non affronta il merito della compatibilità tra disciplina italiana dell'imposta di registro e direttive IVA. Il suo rilievo principale è processuale: il rinvio pregiudiziale deve contenere un'esposizione completa del rapporto tra diritto UE e diritto nazionale applicabile, altrimenti la Corte può arrestare il procedimento in limine. Per gli operatori, ciò evidenzia l'importanza di costruire quesiti pregiudiziali con una motivazione specifica sulla rilevanza concreta delle norme UE rispetto alla fattispecie interna.
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