Cassazione Penale, Sentenza n. 4875/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale contestava l'errata applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo escluso l'accoglimento dell'istanza di continuazione con riferimento al reato giudicato dalla Corte d'appello di Torino (reato sub 6), ha poi incluso la relativa pena nel calcolo finale. Quirino denunciava l'errata applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione perché il giudice, riconoscendo la continuazione tra i reati sub 1,2,3,4,5 e 7, non ha effettuato lo scorporo delle pene relative ai reati già avvinciati dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, determinando erroneamente la pena finale.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati. Ha rilevato la contraddizione dell'ordinanza impugnata: il giudice aveva dichiarato di non poter accogliere l'istanza in relazione al reato sub 6 ma poi lo aveva comunque incluso nel calcolo della pena. Ha inoltre accertato il mancato scorporo delle pene relative a reati già uniti in continuazione e richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, quando la continuazione riguarda condanne pronunciate per più violazioni già unificate, il giudice deve prima scorporare i reati riuniti in continuazione, assumere come pena base quella inflitta nel giudizio per la violazione più grave e determinare ex novo gli aumenti per i reati-satellite. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione applicata in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione deve valutare le richieste di estensione della continuazione tra condanne e, se rigetta o esclude taluni reati, non può includerne le pene nel nuovo computo
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla procedura esecutiva e alla rideterminazione della pena in caso di continuazione tra condanne
art. 132 cod. pen.
Principio di determinazione della pena secondo i criteri indicati, richiamato come parametro cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nella motivazione della pena-base
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena (circostanze), richiamato per sottolineare l'obbligo di motivare l'entità degli aumenti
art. 81, comma secondo, cod. pen.
I reati-satellite vanno considerati per determinare gli aumenti; in sede esecutiva gli aumenti per i reati-satellite devono essere determinati ex novo quando la pena base deriva da un giudizio che ha già unificato più reati
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
Occorre motivare sia la scelta della pena-base sia l'entità degli aumenti per i reati-satellite per consentire il controllo del percorso logico-giuridico
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 (Esposito)
Quando la continuazione è applicata in sede esecutiva tra distinte condanne e la pena piu grave deriva da un giudizio per una pluralità di reati già uniti, la pena inflitta in tale giudizio per la violazione piu grave va assunta come base, prescindendo dall'aumento già operato per i reati-satellite
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder)
Conferma il principio che gli aumenti vanno determinati ex novo anche per reati già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)
Il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello piu grave e poi operare autonomi aumenti per i reati-satellite, inclusi quelli già riuniti
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può includere nel nuovo computo della pena reati per i quali ha previamente escluso l'accoglimento dell'istanza di continuazione
- In caso di continuazione tra condanne pronunciate in giudizi distinti, il giudice esecutivo deve scorporare i reati che nel giudizio di cognizione erano stati già uniti in continuazione prima di determinare la pena-base
- La pena-base deve essere assunta dalla sentenza relativa al reato piu grave così come determinata dal giudice di cognizione, ma gli aumenti per i reati-satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di motivare sia la scelta della pena-base sia l'entità degli aumenti per consentire il controllo di congruità da parte del giudice di legittimità
- Il semplice rispetto del limite legale (es. triplo della pena-base) non è sufficiente: serve motivazione puntuale sugli aumenti e sul criterio di scorporo
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