Cassazione Penale, Sentenza n. 11386/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Zerbini era stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta aggravata (art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare). Avverso la sentenza di conferma in appello ha proposto ricorso per cassazione denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. In sede di cassazione è stato rilevato che, dopo la sentenza di appello, il reato si è estinto per prescrizione; i motivi di ricorso non potevano però essere ritenuti tutti manifestamente infondati, per cui la Corte ha dovuto dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione successiva alla sentenza di appello. La Corte ha precisato che, pur non essendo privi di fondamento alcuni motivi di ricorso, non esistono gli elementi per pronunciarsi con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché l'eventuale accoglimento dei vizi denunciati comporterebbe un rinvio al giudice di merito, ormai precluso dall'estinzione per prescrizione. La decisione è stata adottata dalla Settima Sezione.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 219, comma secondo, n. 1
La norma è richiamata per individuare il tipo di reato ascritto all'imputato (bancarotta aggravata). La Corte conferma che questa era l'accusa originaria oggetto del giudizio.
codice di procedura penale
La Corte valuta l'applicabilità della formula più favorevole (proscioglimento), ma esclude di utilizzarla perché la declaratoria di fondatezza dei vizi denunciati comporterebbe rinvio al giudice di merito, rinvio precluso dall'intervenuta prescrizione.
par. 63.2 delle Tabelle
Richiamato per giustificare la competenza della Settima Sezione a pronunciare l'annullamento senza rinvio.
principio dell'estinzione per prescrizione
Il reato è dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello; tale estinzione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato interviene dopo la sentenza di appello, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione si impone anche se alcuni motivi di cassazione non sono manifestamente infondati: la prescrizione sopravvenuta preclude il rinvio necessario per approfondire quei motivi.
- Non sempre si può pronunciare un proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129 c.2 cod. proc. pen.: se l'accoglimento dei motivi richiederebbe un rinvio al giudice di merito, ma ciò è impedito dalla prescrizione sopravvenuta, la Corte deve limitarsi ad annullare per estinzione.
- La competenza della Sezione di Cassazione a emettere annullamento senza rinvio è prevista e può essere richiamata nelle decisioni che dichiarano estinto il reato.
- In casi simili è importante valutare i termini di prescrizione rispetto alle fasi processuali: la sopravvenuta prescrizione può cambiare l'esito pratico del ricorso anche quando sussistono censure non manifestamente infondate.
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