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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3904/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione e per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che la revoca del sequestro e la restituzione dei beni hanno fatto venire meno l'interesse all'impugnazione. Per tale motivo il ricorrente è stato esentato dalla condanna alle spese del giudizio. Decisione depositata il 24/11/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. con decreti del 24/03/2022 e del 10/04/2022. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, determinando sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

Norme richiamate

  • Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Carra, Rv. 195256

    La rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, Fucci, Rv. 205357

    Conferma il principio sulla natura formale e vincolante della rinuncia all'impugnazione

  • Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Surdi, Rv. 217544

    Ulteriore giurisprudenza di riferimento sulla efficacia della rinuncia all'impugnazione

  • Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747

    Conferma della valutazione della rinuncia e delle sue conseguenze processuali

  • Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694

    Individua la figura della carenza d'interesse sopravvenuta quando mutate circostanze temporanee assorbono la finalità dell'impugnante

  • Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916

    Sostiene che la rinuncia per cause sopravvenute non configura soccombenza e giustifica l'esenzione dalle spese

  • Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736

    Ribadisce che la decadenza dell'interesse dovuta a fatti sopravvenuti impedisce di qualificare il rinunciante come soccombente

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, irrevocabile e recettizio che rende l'impugnazione inammissibile.
  • Se, dopo la presentazione dell'impugnazione, la misura contestata viene revocata o il risultato perseguito si realizza con fatti sopravvenuti, si verifica una sopravvenuta carenza d'interesse che giustifica l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia motivata da sopravvenuta revoca della misura non configura perdita (soccombenza) e di norma comporta l'esenzione del rinunciante dalla condanna alle spese processuali.
  • Prima di proseguire con un'impugnazione conviene verificare l'effettiva persistenza dell'interesse: se l'oggetto dell'impugnazione è venuto meno, è spesso preferibile rinunciare, documentando la sopravvenuta cessazione dell'interesse per ottenere l'esenzione dalle spese.
  • In situazioni analoghe è importante provare temporalmente la revoca o la restituzione (ad esempio atti di revoca o disposizioni di restituzione) per fondare la carenza d'interesse e la richiesta di non condanna alle spese.

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