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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 293 2017 00139248 18/00 per euro 2.000,00, relativa al recupero delle spese di giudizio liquidate con sentenza della CTP di Catania n. 6293/07/2014. Il ricorrente eccepiva l'insussistenza di responsabilità personale a suo carico per le somme richieste (contestando la responsabilità pro quota come socio della società estinta) e denunciava difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo; l'Ufficio sosteneva invece la responsabilità dei soci in qualità di successori della società estinta invocando l'applicabilità dell'art. 2495 c.c.

La decisione

Il giudice d'appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario, ritenendo che l'impugnazione della cartella di pagamento, essendo atto di riscossione coattiva relativo al recupero delle spese di giustizia (equivalente ad opposizione a precetto), dovesse essere esperita davanti al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e della disciplina sulla giurisdizione prevista dal d.lgs. n. 546/92. Non è stata decisa la questione di merito sulla responsabilità del socio e nulla è stato pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    L'Ufficio ha invocato questa norma per ritenere i soci successori della società estinta e quindi coobligati per le obbligazioni sociali; la CTP aveva fatto riferimento all'art. 2495 comma 2 per l'iscrizione a ruolo

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 2

    "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento..."

    Stabilisce il confine fra giurisdizione tributaria e ordinaria: le controversie relative ad atti di esecuzione forzata tributaria (come la cartella) rientrano nella giurisdizione ordinaria

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 3, comma 1

    "difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo"

    Consente alla commissione tributaria di dichiarare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis

    Norma collegata alla riscossione coattiva; la giurisprudenza citata individua la natura esecutiva delle cartelle originate da ruolo

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione a precetto innanzi al Giudice ordinario; il giudice ha ritenuto che l'impugnazione della cartella costituisce opposizione a precetto e debba seguire tale rito

  • Giurisprudenza citata (Cass. civ. sez. un. 28/07/2021 n.21642; Cass. civ. sez. un. 14/04/2020 n.7822; Cass. civ. sez. III 30/01/2019 n.2553; Cass. civ. sez. VI 04/03/2022 n.7234)

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per definire il discrimine tra competenza della giurisdizione tributaria (fatti anteriori alla notifica della cartella) e della giurisdizione ordinaria (azioni contro l'atto esecutivo/cartella e fatti successivi alla notifica); stabilisce altresì che la cartella equivale, nel procedimento di riscossione, a un atto con funzione esecutiva assimilabile al precetto

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento o si contesta un atto di riscossione coattiva (anche relativo a spese di giudizio), l'opposizione va generalmente proposta davanti al Giudice ordinario (opposizione a precetto, art. 615 c.p.c.) e non davanti alla Commissione tributaria.
  • La giurisdizione tributaria resta competente per le controversie sui fatti inerenti alla pretesa tributaria anteriori alla notifica della cartella; le questioni formali di legittimità dell'atto esecutivo e i fatti sopravvenuti dopo la notifica rientrano invece nella giurisdizione ordinaria.
  • Il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 3 d.lgs. 546/92), per cui la scelta del foro errata può comportare la dichiarazione di incompetenza e l'impossibilità di decidere il merito in quella sede.
  • La responsabilità personale dei soci per debiti della società estinta può essere invocata dall'Amministrazione con riferimento all'art. 2495 c.c., ma la questione sostanziale sulla sussistenza o meno di tale responsabilità rimane soggetta a valutazione nel processo nel foro competente (qui: Giudice ordinario) e richiede un'istruttoria adeguata.
  • In casi analoghi è essenziale individuare tempestivamente il foro corretto: se la contestazione riguarda un atto di esecuzione (cartella/ordine di pagamento), proporre l'opposizione davanti al Giudice ordinario per evitare decadenze e riti inammissibili davanti alla giurisdizione tributaria.

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