Sentenza n. 1698/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento disciplinare, Decreto Capo della Polizia protocollo -OMISSIS- del 16 febbraio 2023 e ogni altro atto presupposto, premesso, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, adottata dal Capo della Polizia il 16 febbraio 2023, unitamente agli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata in relazione alla modifica non autorizzata dell’agenda elettronica per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio dei passaporti, che aveva eliminato gli slot disponibili nelle mattine del martedì e del giovedì, riducendo la capacità di ricezione dell’ufficio e aumentando i tempi di attesa dell’utenza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che la contestazione degli addebiti, la convocazione e la conclusione dei lavori del Consiglio Provinciale di Disciplina fossero avvenute oltre i termini previsti. Con il secondo motivo ha contestato l’insufficienza e l’inattendibilità della prova, sostenendo di non avere personalmente effettuato le modifiche e prospettando il possibile utilizzo delle proprie credenziali da parte di altri operatori, nonché la propria presenza allo sportello al momento dell’accesso. Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta sproporzione della sanzione, assumendo che la condotta fosse al più riconducibile a negligenza o superficialità e non avesse prodotto concreti pregiudizi al servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha premesso che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari concernenti il personale della Polizia di Stato non è un sindacato pieno di merito: il giudice può verificare soltanto vizi di legittimità quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza del procedimento valutativo, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare sulla qualificazione della condotta e sulla misura della sanzione. Il primo motivo è stato respinto perché i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737/1981 hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza non determina l’invalidità della sanzione; sono invece inderogabili i termini posti a garanzia dell’incolpato, come quelli per le giustificazioni, l’accesso agli atti e il preavviso di trattazione. Il secondo motivo è stato respinto poiché l’amministrazione aveva svolto un’istruttoria analitica e completa, mediante verifiche telematiche e acquisizione di dichiarazioni, dalla quale risultava che l’accesso al sistema era avvenuto tramite l’utenza personale del ricorrente e che non vi erano elementi concreti per ritenere che le credenziali fossero state utilizzate da terzi. La necessità di ulteriori credenziali individuali per l’accesso all’Agenda Passaporti rendeva inoltre poco plausibile l’ipotesi alternativa. Il provvedimento era adeguatamente motivato, avendo ricostruito i fatti, esaminato le difese e spiegato le ragioni del loro mancato accoglimento. Il terzo motivo è stato respinto perché la modifica aveva inciso per oltre un mese sull’organizzazione del servizio, soppresso numerosi appuntamenti e arrecato conseguenze negative all’ufficio e all’utenza. Le successive misure organizzative adottate per contenere il disservizio non escludevano la rilevanza disciplinare della condotta. La sospensione, irrogata nella misura minima prevista e determinata tenendo conto della qualifica, dell’anzianità e dei precedenti disciplinari, non risultava manifestamente sproporzionata né arbitraria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981
i termini di cui all'art. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737 del 1981, previsti, rispettivamente, per la conclusione dell'inchiesta disciplinare, per la prima convocazione del Consiglio di Disciplina e per la notifica del decreto inflittivo hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti dell'atto che irroga la sanzione
I termini per la conclusione dell'inchiesta, la prima convocazione del Consiglio di Disciplina e la notifica del decreto sanzionatorio sono ordinatori; la loro violazione non invalida la sanzione, diversamente dai termini posti a garanzia dell'incolpato.
art. 6, terzo comma, nn. 1, 4 e 6 d.P.R. n. 737/1981
Le fattispecie disciplinari richiamate dall'amministrazione sono state ritenute integrate dalla violazione delle direttive organizzative, dal turbamento della regolarità del servizio e dalla lesione del buon andamento dell'azione amministrativa.
art. 13 d.P.R. n. 737/1981
Le circostanze valutabili a favore del dipendente devono essere esaminate dall'amministrazione, ma non impongono una riduzione della sanzione quando non siano ritenute idonee a ridimensionare la gravità della condotta.
art. 19 d.P.R. n. 737/1981
La contestazione degli addebiti costituisce l'avvio della fase propriamente disciplinare; il termine previsto per tale fase ha natura ordinatoria secondo la decisione.
art. 20 d.P.R. n. 737/1981
Il termine per la prima convocazione del Consiglio Provinciale di Disciplina è ordinatorio e il suo superamento non comporta l'invalidità della sanzione.
art. 21 d.P.R. n. 737/1981
Il termine per la notifica del decreto disciplinare è ordinatorio e il suo superamento non determina l'invalidità dell'atto sanzionatorio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo sui provvedimenti disciplinari relativi al personale della Polizia di Stato, il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza del procedimento valutativo; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione sulla gravità della condotta e sulla scelta della sanzione, salvo un'evidente distorsione nell'esercizio del potere.
- I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737/1981 per la conclusione dell'inchiesta disciplinare, la prima convocazione del Consiglio di Disciplina e la notifica del decreto sanzionatorio hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza non determina l'invalidità della sanzione.
- Nel procedimento disciplinare, sono inderogabili i termini posti a garanzia dell'incolpato, relativi alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti e al preavviso di trattazione davanti all'organo disciplinare; i termini meramente sollecitatori non producono invece effetti invalidanti se violati.
- Un'istruttoria disciplinare fondata sulla registrazione di un accesso effettuato tramite credenziali personali e su ulteriori verifiche testimoniali è sufficiente a sostenere l'addebito quando non emergano elementi concreti che rendano plausibile l'utilizzo delle credenziali da parte di terzi.
- La sanzione disciplinare non è manifestamente sproporzionata quando l'amministrazione abbia considerato la durata e gli effetti del disservizio, la violazione di specifiche direttive, la qualifica e l'anzianità del dipendente, i precedenti disciplinari e abbia irrogato la misura minima prevista.
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