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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25499/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati per prestazioni professionali rese nell'interesse della curatela di un fallimento, poi revocato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva proposto opposizione, sostenendo che il soggetto eventualmente legittimato passivo fosse un diverso Ministero. In primo grado il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958 né aveva rimesso la causa al primo giudice; la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze privo di legittimazione passiva, oltre a negare l'errore del primo giudice nel non autorizzare la chiamata del diverso Ministero. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 183, 269 e 112 c.p.c., dell'art. 4 L. n. 260/1958 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che, una volta eccepito l'errore di individuazione del Ministero legittimato, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado con rimessione della causa al Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, qualificando la questione come error in procedendo per mancata applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958. Ha affermato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore conserva la posizione di attore sostanziale e può chiedere la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269, terzo comma, c.p.c. Inoltre, quando sia eccepito un errore di identificazione del Ministero destinatario della notifica, il giudice deve fissare un termine per la rinnovazione dell'atto; la mancata adozione di tale incombente determina nullità del giudizio di primo grado. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura processuale, ma non decisivo nella ratio finale

  • art. 269 c.p.c.

    in opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo da parte dell'opposto è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice istruttore, quando l'esigenza derivi dalle difese dell'opponente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulle censure e sull'appello incidentale

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    se è eccepito errore di identificazione del soggetto cui l'atto andava notificato, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione; la mancata concessione comporta nullità del giudizio di primo grado

  • art. 24 Cost.

    richiamato come garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 354 c.p.c.

    in presenza di nullità del giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio, la causa va rimessa al primo giudice

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore conserva la posizione di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto sostanziale, con conseguente applicazione delle regole processuali coerenti con tale assetto.
  • Quando l'errore riguarda l'individuazione del Ministero o dell'amministrazione destinataria della notificazione, l'art. 4 L. n. 260/1958 impone al giudice di fissare un termine per la rinnovazione dell'atto; la mancata rinnovazione determina nullità del primo grado.
  • La chiamata del terzo da parte dell'opposto in opposizione a decreto ingiuntivo è regolata dall'art. 269, terzo comma, c.p.c., essendo subordinata alla valutazione del giudice circa l'effettiva esigenza di estendere il contraddittorio dalle difese dell'opponente.
  • In caso di nullità del giudizio di primo grado per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve rilevarla d'ufficio e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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