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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 661/2023 del Tribunale di Bologna , Sezione Lavoro, pubblicata il 05.10.2023.

Giustizia amministrativa202501187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 661/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 ottobre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 aprile 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute in una decisione passata in giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione e dell'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'esecuzione della decisione in sede di ottemperanza deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'Amministrazione, mediante detrazione delle somme o prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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