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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4505/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari (28/04/2022) che, accogliendo il reclamo del D.A.P., aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ristoro proposta da Vito Dibenedetto ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen. con riferimento ai periodi di detenzione 21/10/2009-21/05/2010, 12/01/2011-06/10/2012 e 14/03/2014-20/04/2015. Il ricorrente deduceva in cassazione: (i) violazione del principio devolutivo perché, secondo lui, il D.A.P. non aveva prospettato la decadenza e quindi il Tribunale non poteva decidere d'ufficio; (ii) errata applicazione dell'art.35-ter perché la decadenza non sarebbe intervenuta in quanto le carcerazioni sarebbero state successivamente comprese nella pena in espiazione a seguito di un provvedimento di cumulo/unificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il D.A.P. avesse effettivamente sollevato la questione della decadenza in udienza e che, pertanto, il Tribunale di sorveglianza non avesse violato il principio devolutivo. Sul merito della decadenza la Corte ha confermato che il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art.35-ter decorre dalla cessazione del periodo di detenzione ovvero, per i periodi anteriori, dalla data di entrata in vigore della norma (28/06/2014) e che un successivo provvedimento di cumulo/unificazione delle pene non posticipa né riapre tale termine. La Corte ha inoltre ribadito il principio consolidato secondo cui per periodi di detenzione ormai esauriti il ristoro è ammissibile nella sola forma monetaria e non come riduzione di pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Il termine decadenziale di sei mesi per proporre l'istanza di ristoro decorre dalla cessazione del periodo di detenzione (o dalla data di entrata in vigore della norma per periodi anteriori); una successiva unificazione/cumulo delle pene non sospende o riapre tale termine; per pene già espiate il ristoro è ammesso solo in forma monetaria

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Richiamata nel motivo di cassazione; la Corte ha valutato la questione processuale collegata al principio devolutivo e alla tempestività delle istanze secondo la normativa sui rimedi risarcitori

  • art. 3 CEDU

    Fondamento della domanda di ristoro per condizioni di detenzione incompatibili con il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la tutela per violazioni passate è riconosciuta ma comporta limiti temporali e forme di ristoro stabilite dall'art.35-ter

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge); i motivi del ricorrente sono stati analizzati alla luce di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte insieme alla condanna a versare somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la limitazione della riproduzione integrale dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale norma

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Legge regolante l'ordinamento penitenziario; art.35-ter è parte di questa disciplina e delimita la procedura e i termini per le istanze risarcitorie dei detenuti

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto della possibilità di condannare il ricorrente a una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art.35-ter per chiedere il ristoro per violazioni dell'art.3 CEDU decorre dalla cessazione del singolo periodo di detenzione (o, per periodi anteriori all'entrata in vigore della norma, da tale entrata in vigore); non è riaperto o sospeso da successivi provvedimenti di cumulo/unificazione delle pene
  • Se l'istanza riguarda periodi di detenzione ormai esauriti, il ristoro ottenibile è, di norma, soltanto di natura monetaria; la riduzione di pena (ristoro "specifico") non è ammissibile per esecuzioni che sono totalmente slegate dall'attuale pena in corso
  • Il magistrato di sorveglianza è competente sulle istanze ex art.35-ter quando il richiedente sia in stato di detenzione o internamento, ma deve comunque verificare la tempestività dell'azione (decadenza)
  • La questione della decadenza può essere valutata se prospettata e assunta nel contraddittorio (anche in udienza) dalle parti; se il resistente solleva la decadenza, il giudice può decidere sulla sua sussistenza
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, le istanze di ristoro devono essere proposte tempestivamente, calcolando il termine di sei mesi dalla cessazione del periodo di detenzione cui si riferisce la domanda

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