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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9676/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La coniuge e la figlia del conducente deceduto hanno agito contro l’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, sostenendo che il sinistro mortale era stato causato da un veicolo di proprietà ignota. Il veicolo, che precedeva quello del loro congiunto, aveva svoltato improvvisamente a sinistra per raggiungere un’area di servizio, costringendo il conducente a una manovra repentina; l’auto era sbandata e aveva urtato un autotreno proveniente dalla direzione opposta. Il Tribunale aveva attribuito l’esclusiva responsabilità al conducente del veicolo ignoto e riconosciuto il risarcimento alle eredi. In appello, l’assicurazione aveva dedotto il concorso di colpa del conducente deceduto e chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate per i danni subiti dai terzi trasportati: gli eredi di un passeggero deceduto e un passeggero rimasto gravemente ferito. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1454/2017 depositata il 27 luglio 2018, ha ravvisato un concorso paritario, desumendo la velocità sostenuta del conducente dai rilievi della Polstrada e dall’entità dei danni, e ha ridotto il credito delle eredi, compensandolo con quello dell’assicurazione e disponendo la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Le eredi hanno proposto tre motivi di ricorso: 1) violazione dell’art. 2054 c.c. e delle regole sulle presunzioni, perché il concorso di colpa e la velocità eccessiva sarebbero stati affermati senza elementi probatori sufficienti; 2) nullità per ultrapetizione e violazione delle norme processuali indicate in ricorso, perché la domanda riconvenzionale iniziale riguardava le somme pagate agli eredi del passeggero deceduto, mentre la richiesta di restituzione delle somme versate al passeggero ferito era stata formulata solo con una memoria successiva e sarebbe stata nuova e tardiva; 3) nullità per omesso esame della tardività dell’eccezione di compensazione, che secondo le ricorrenti era stata proposta solo con memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, secondo comma, c.c. opera in via sussidiaria, ma la colpa concorrente può essere accertata anche mediante presunzioni semplici. La Corte d’appello aveva valutato gli elementi indiziari prima singolarmente e poi nel loro complesso; la contestazione della concreta valutazione di tali elementi investiva un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha accolto il secondo motivo: la richiesta di restituzione delle somme pagate a un soggetto diverso da quello indicato nella domanda riconvenzionale originaria costituiva domanda nuova, non mera emendatio, anche se il titolo delle pretese restitutorie coincideva. La domanda relativa ai pagamenti effettuati al passeggero ferito era quindi tardiva e la decisione che l’aveva accolta era ultra petita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.

    La presunzione di pari concorso non sostituisce l’accertamento concreto della responsabilità: si applica residualmente quando le prove non consentono di determinare l’apporto causale dei conducenti o di attribuire l’esclusiva responsabilità a uno di essi.

  • art. 2727 c.c.

    Si tratta dunque di una inferenza, quella tipica delle presunzioni, che, da un punto di vista formale (che è quello qui censurabile) segue lo schema legale del ragionamento presuntivo, e precisamente sia la regola per cui le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.), sia la regola per cui il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

    La presunzione semplice consiste nel risalire da fatti noti a un fatto ignoto; nel caso esaminato, l’inferenza relativa alla velocità del conducente è stata costruita a partire dagli elementi probatori acquisiti.

  • art. 2729 c.c.

    Più precisamente, queste due suddette regole presuppongono un accertamento del giudice di merito tale che costui, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

    L’applicazione delle presunzioni richiede una valutazione prima analitica degli indizi e poi complessiva, verificando che, nella loro combinazione, siano gravi, precisi e concordanti. È censurabile la decisione che escluda il valore degli indizi isolatamente senza considerare se acquistino efficacia nella valutazione congiunta.

  • art. 112 c.p.c.

    Con la conseguenza che la formulazione della domanda di restituzione delle somme corrisposte ad Gi.Al. deve ritenersi tardiva, ed ultra petita la decisione che invece la ha accolta.

    Il giudice non può accogliere una pretesa restitutoria riferita a pagamenti a un soggetto diverso da quello contemplato nella domanda originaria, quando la relativa richiesta sia stata introdotta tardivamente: la decisione che la riconosce eccede i limiti della domanda.

  • art. 183 c.p.c.

    Con la memoria di cui all’art. 184 c.p.c., ha poi esteso la domanda di restituzione anche alle somme versate invece ad Gi.Al., depositando in quel momento quietanza del pagamento a quest’ultimo.

    Nel caso concreto, il deposito della quietanza con la memoria successiva si accompagnava all’estensione della domanda restitutoria a pagamenti effettuati a un diverso soggetto; la Corte ha qualificato tale estensione come domanda nuova e tardiva.

  • art. 184 c.p.c.

    Con la memoria di cui all’art. 184 c.p.c., ha poi esteso la domanda di restituzione anche alle somme versate invece ad Gi.Al., depositando in quel momento quietanza del pagamento a quest’ultimo.

    La memoria successiva non poteva essere utilizzata per introdurre la distinta pretesa di restituzione relativa a somme pagate a un soggetto diverso da quello indicato nella domanda riconvenzionale originaria.

Massime di principio

  • Nello scontro tra veicoli, la presunzione di pari concorso prevista dall’art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario: prima occorre valutare le condotte e i rispettivi apporti causali sulla base delle prove; la presunzione opera quando non sia possibile accertare concretamente le responsabilità.
  • La colpa di un conducente può essere accertata mediante presunzioni semplici. Il giudice deve esaminare gli elementi indiziari prima singolarmente e poi nel loro complesso, verificando se la loro combinazione consenta una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
  • La richiesta di restituzione di somme pagate a un soggetto diverso da quello cui si riferiva la domanda originaria costituisce domanda nuova, e non mera modifica della domanda, anche se entrambe le pretese si fondano sul medesimo titolo. La sua introduzione tardiva non può essere accolta e la decisione che la riconosca è ultra petita.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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