Cassazione Civile, Ordinanza n. 20600/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in nome collettivo aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, deducendo che la notifica fosse avvenuta solo l'8.1.2014, oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle entrate aveva contestato la tardività del ricorso, sostenendo invece che la cartella fosse stata notificata il 14.5.2013, e aveva anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i profili relativi alla notifica eseguita dal concessionario. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo inammissibile l'intervento di Equitalia e annullando la cartella per decadenza. In appello, la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale di Equitalia, affermando da un lato che si fosse formato giudicato interno sulla questione della notifica e, dall'altro, che la relata prodotta dalla contribuente fosse priva di data e quindi affetta da radicale nullità, con conseguente tempestività del ricorso e decadenza del potere impositivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sul giudicato e sull'appello, sostenendo che non si fosse formato alcun giudicato sulla notifica perché Equitalia aveva spiegato appello incidentale sul punto; secondo, violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che la mancanza di data sulla copia consegnata al destinatario non incide sulla validità della notifica ai fini del termine di decadenza, dovendosi invece guardare alla relata originale prodotta dal notificante, recante la data del 14.5.2013.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla data di notificazione della cartella, perché la CTR aveva esaminato nel merito l'appello incidentale di Equitalia sul punto; ha inoltre affermato che la mancanza della data sulla copia della cartella consegnata al destinatario integra una mera irregolarità del procedimento notificatorio, non una nullità della notifica ai fini del termine di impugnazione o della decadenza. Poiché dalla relata originale prodotta risultava la notifica in data 14.5.2013, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene invocato per censurare la violazione delle norme sul giudicato e sull'appello.
art. 329 c.p.c.
richiamato per escludere la formazione del giudicato interno in presenza di impugnazione sul punto.
artt. 19, 20 e 21 d.lgs. n. 546/1992
richiamati tra le norme processuali tributarie che regolano l'impugnazione.
artt. 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamati con riferimento ai limiti e alla struttura dell'appello nel processo tributario.
art. 2909 c.c.
richiamato per negare che si fosse formato giudicato sostanziale sulla questione della notifica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la falsa applicazione delle norme sulla notifica della cartella e sulla decadenza.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
la Corte ribadisce che il rispetto del termine va verificato sulla base della data della notifica risultante dalla relata originale.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello esamina nel merito una questione oggetto di gravame, non può ritenersi formato giudicato interno su quel punto; eventuali vizi o limiti dell'impugnazione devono essere dedotti con impugnazione specifica, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, la mancanza della data sulla copia consegnata al destinatario non determina di per sé nullità della notificazione quando la data risulti dalla relata originale restituita al notificante; si tratta di una irregolarità del procedimento, non di un vizio idoneo a travolgere la notifica.
- Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella, rileva la data di notificazione desumibile dalla relata originale, non la sola assenza della data sulla copia notificata al contribuente.
- La mancanza della data sulla copia notificata può impedire di considerare tardivo il ricorso del destinatario, ma non consente di ritenere inesistente o nulla la notificazione quando l'originale attestI la data effettiva di consegna.
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