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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32873/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento solamente con riferimento alla confisca della somma di denaro (euro 2.500) sequestrata. Il difensore ha denunciato carenza e manifesta illogicità della motivazione: il GIP avrebbe ritenuto, senza prove né adeguata spiegazione, che il denaro fosse riconducibile all'attività di spaccio dell'imputato, senza chiarire quale tipo di confisca fosse stato adottato e senza dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato di acquisto e detenzione a fini di spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla disposizione di confisca del denaro. Ha ritenuto la motivazione del GIP contraddittoria e insufficiente: il giudice non ha specificato se la confisca fosse fondata sull'art. 240 cod. pen. (profitto del reato) o sull'art. 240-bis cod. pen. (confisca "allargata") e, in entrambi i casi, non ha dimostrato i necessari presupposti (nesso di pertinenzialità o sproporzione rispetto alla situazione economica). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca della somma e la questione è stata rinviata al Tribunale di Firenze, Sezione GIP, in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); è il contesto procedurale in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limiti di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte specifica che la confisca non concordata può essere impugnata per vizio di motivazione ai sensi delle regole generali

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione; il ricorso è stato ritenuto ammissibile sul presupposto della carenza motivazionale

  • art. 240 cod. pen.

    Confisca del profitto del reato: la Corte richiama che può essere applicata solo al profitto riconducibile direttamente al reato per il quale si è condannati, e quindi non quando la somma sia collegabile a precedenti o diverse cessioni

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca 'allargata' per sproporzione di beni rispetto alla capacità economica: la Corte rileva che se il GIP intendeva adottare questa forma di confisca, avrebbe dovuto motivare la sproporzione tra la somma e la condizione economica del ricorrente

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Normativa sugli illeciti in materia di stupefacenti: la giurisprudenza richiamata individua limiti alla confisca in caso di mera detenzione a fini di spaccio, richiedendo il nesso con l'attività di cessione per applicare la confisca del denaro

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinvio a norme del codice penale (art. 240-bis) per la confisca in materia di stupefacenti; la Corte ricorda che l'applicabilità dell'art. 240-bis deve essere verificata e adeguatamente motivata

Massime di principio

  • La somma di denaro trovata nella disponibilità di chi è imputato di mera detenzione di stupefacenti può essere confiscata con riferimento all'art. 240 cod. pen. solo se esiste un nesso di pertinenzialità diretto fra quella somma e il reato per il quale si condanna (es. prezzo o profitto della stessa cessione contestata).
  • Se il denaro non è il profitto del reato per cui si è condannati, la confisca può essere valutata solo alla stregua dell'art. 240-bis (confisca 'allargata') e richiede motivazione sulla sproporzione tra i beni e la condizione economica del soggetto nonché prova della mancata giustificazione della provenienza lecita.
  • In caso di patteggiamento il giudice deve chiarire esplicitamente quale titolo giuridico usa per disporre la confisca e fornire motivazione adeguata sul nesso di pertinenzialità o sulla sproporzione; l'assenza di tale motivazione rende la confisca annullabile in Cassazione.
  • La prova della riconducibilità di denaro all'attività di spaccio grava sull'accusa: non bastano presunzioni generiche (es. denaro trovato in casa o addosso) senza elementi che colleghino la somma al reato ascritto.
  • Se il denaro sequestrato potrebbe derivare da precedenti attività illecite o da redditi leciti (es. convivenza con persona lavoratrice), il giudice deve esaminare e motivare queste circostanze prima di disporre la confisca.
  • In presenza di vizi motivazionali sulla confisca il rimedio è l'annullamento limitato della parte impugnata e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame, possibilmente in diversa composizione.

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