Sentenza n. 985/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1641/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1641/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1641/2024, passata in giudicato il cui passaggio è stato attestato dalla cancelleria il 1° luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza dei ricorrenti, provvederà in sostituzione dell'amministrazione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, includendo anche le spese riconosciute nella sentenza da eseguire e quelle del giudizio di ottemperanza, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli adempimenti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
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