Cassazione Civile, Ordinanza n. 21023/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito di una contribuente per l'anno d'imposta 2006, ai fini IRPEF, richiedendo un maggior imponibile pari a € 134.143,00 ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973. La contribuente aveva impugnato l'atto; il primo giudice aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo, tra l'altro, violato il contraddittorio preventivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva accolto una eccezione di nullità per violazione del contraddittorio introdotta per la prima volta in appello e dunque nuova; 2) in subordine, violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 600/1973, assumendo che il contraddittorio preventivo si era comunque svolto, anche se l'invito a comparire era stato inviato al marito della contribuente e non a lei personalmente. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo per asserita riproduzione integrale del ricorso di primo grado, ma tale eccezione è stata respinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, affermando che l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio non risultava proposta nel primo grado di giudizio e quindi non poteva essere introdotta validamente per la prima volta in appello. Ha inoltre chiarito che la motivazione della CTR, nella parte in cui criticava genericamente i richiami giurisprudenziali del primo giudice, non integrava una autonoma ratio decidendi capace di sorreggere l'accoglimento dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte nuove eccezioni; la violazione del contraddittorio non dedotta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello
art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 600/1973
è la norma che disciplina l'accertamento sintetico del reddito e il relativo contraddittorio preventivo; il secondo motivo lamentava la sua violazione, ma è stato assorbito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del sindacato di legittimità per dedotta violazione di legge
art. 2697 c.c.
non è citato nel testo della decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello impedisce di introdurre per la prima volta una eccezione di nullità dell'atto impositivo se tale eccezione non sia stata dedotta nel primo grado.
- Per verificare la novità di un motivo o di un'eccezione, il giudice di legittimità deve confrontare il contenuto dell'atto introduttivo del primo grado con il motivo sviluppato in appello, senza che la mera riproduzione integrale dell'atto sia di per sé causa di inammissibilità quando necessaria alla verifica della novità.
- Un generico richiamo, nella sentenza di appello, a riferimenti giurisprudenziali del primo giudice ritenuti non pertinenti non basta, da solo, a configurare una autonoma ratio decidendi se il dispositivo e la motivazione chiariscono che la decisione si fonda essenzialmente su un diverso specifico rilievo.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per errore nella decisione sull'ammissibilità o sulla proponibilità di una questione processuale, i motivi subordinati che presuppongono il rigetto della censura principale restano assorbiti.
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