Ordinanza n. 579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Umbria che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento negatorio dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Umbria di reiezione della domanda cautelare. La controversia riguarda il diniego dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità, richiesta ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, presso una sede indicata dall’interessato. Dalla motivazione del provvedimento impugnato risultava l’indisponibilità di posizioni organico-retributive corrispondenti alla categoria dei graduati: presso il Distaccamento di Siracusa/Balog (Cefalù), nella sede di Siracusa, le posizioni non erano previste; presso l’altra sede di Siracusa, invece, risultavano tutte già utilmente occupate.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non sussistenti elementi idonei a formulare una prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito. In particolare, ha valorizzato il puntuale riferimento contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato all’indisponibilità di posti della corrispondente posizione organico-retributiva, rilevando che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 subordina espressamente l’assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. L’appello cautelare è stato quindi respinto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva
L’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità è subordinata alla disponibilità di un posto vacante e disponibile corrispondente alla posizione retributiva dell’interessato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assenza di una prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito giustifica il rigetto dell’appello cautelare, anche senza una definizione definitiva delle questioni di legittimità dell’atto impugnato.
- L’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità prevista dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presuppone la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
- Il requisito della disponibilità del posto non ricorre quando, per la categoria dell’interessato, la posizione organico-retributiva non è prevista nella sede richiesta oppure quando tutte le posizioni esistenti risultano già utilmente occupate.
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