Corte di giustizia, Sentenza C-702/21
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 10 November 2022. — Laboratoire Pareva v European Commission. — Appeal – Biocidal products – Regulation (EU) No 528/2012 – Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 – Active substance PHMB (1415; 4.7) – Refusal of approval as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 5 and 6 – Approval as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 4 – Teratogenic effect – Human health risk assessment. — Case C-702/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di Laboratoire Pareva contro la sentenza del Tribunale relativa al PHMB (1415; 4.7). Ha ritenuto inoperanti le censure rivolte a passaggi motivazionali del Tribunale considerati meramente aggiuntivi e ha escluso una distorsione manifesta dei fatti. Resta così confermata la non approvazione del PHMB per i product-types 1, 5 e 6 e la sua approvazione per i product-types 2 e 4 con condizioni specifiche.
Impugnazione respinta: la Corte conferma la legittimità della decisione e del regolamento della Commissione sul PHMB (1415; 4.7), con cui la sostanza è stata non approvata per i product-types 1, 5 e 6 e approvata per i product-types 2 e 4, escludendo errori di diritto o distorsione dei fatti nella valutazione del rischio per la salute umana.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel non rilevare d’ufficio un vizio di motivazione degli atti impugnati in relazione al carattere teratogeno del PHMB e se abbia distorto i fatti ritenendo che tale effetto fosse un elemento rilevante nella valutazione del rischio per la salute umana, nonché se gli eventuali vizi relativi al read-across verso il PHMB di Lonza potessero incidere sulla legittimità degli atti della Commissione.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che un motivo di appello diretto contro una parte della motivazione del Tribunale espressamente formulata ad abundantiam è inoperante e che non vi è distorsione manifesta dei fatti quando il Tribunale non afferma che la sostanza sia teratogena, ma si limita a rilevare che il relativo profilo tossicologico è stato considerato nella determinazione della NOAEL e della AEL. Di conseguenza, l’eventuale mancata attivazione della procedura di classificazione armonizzata ex regolamento n. 1272/2008 non incide, in questo caso, sulla legittimità della decisione e del regolamento di approvazione/non approvazione del PHMB adottati ai sensi del regolamento n. 528/2012.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014
- Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014
Impugnazione sul PHMB (1415; 4.7)
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Laboratoire Pareva avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto i ricorsi di annullamento contro due atti della Commissione relativi alla sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) nel quadro della disciplina sui biocidi. La controversia concerneva, da un lato, la non approvazione della sostanza per i product-types 1, 5 e 6 e, dall’altro, l’approvazione per i product-types 2 e 4 con specifiche condizioni.
Contesto normativo
La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze, in particolare gli articoli 36 e 37, nonché il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, segnatamente gli articoli 8, 10 e 19. È inoltre citato il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in particolare l’articolo 6, paragrafo 7, e l’articolo 7, paragrafo 2, relativi alla valutazione delle sostanze attive esistenti e al ruolo dell’ECHA. Sul piano processuale sono richiamati l’articolo 56 dello Statuto della Corte, nonché gli articoli 58, 138, 140, 168 e 184 del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento amministrativo
Laboratoire Pareva aveva notificato il PHMB nel contesto del programma di valutazione delle sostanze attive esistenti e, successivamente, aveva presentato un dossier per l’approvazione della sostanza per diversi product-types. La Francia, quale autorità competente di valutazione, aveva trasmesso il proprio rapporto all’ECHA; il Biocidal Products Committee (BPC) aveva poi espresso un parere nel quale riteneva il PHMB non approvabile per i product-types 1, 5 e 6 per rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente, ma approvabile per i product-types 2 e 4, subordinatamente a condizioni e specifiche.
La Commissione aveva quindi adottato, il 20 aprile 2018, la decisione di non approvazione per i product-types 1, 5 e 6 e, contestualmente, il regolamento di approvazione per i product-types 2 e 4. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi di annullamento proposti da Pareva.
Motivi di appello
In appello Pareva articolava due motivi principali:
- il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio un vizio di motivazione degli atti della Commissione, perché la valutazione del rischio sarebbe stata fondata sul presunto carattere teratogeno del PHMB, elemento non adeguatamente esplicitato negli atti amministrativi;
- il Tribunale avrebbe manifestamente distorto i fatti, attribuendo alla sostanza un effetto teratogeno non risultante dagli atti e dai documenti del fascicolo.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte osserva che il passaggio della sentenza del Tribunale relativo al carattere teratogeno del PHMB era inserito solo a titolo subordinato e aggiuntivo. Il Tribunale aveva infatti prima respinto come inoperante, e comunque infondato, il motivo relativo alla mancata presentazione di una proposta di classificazione armonizzata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato n. 1062/2014, chiarendo che la procedura di classificazione armonizzata ex regolamento n. 1272/2008 e la procedura di approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 528/2012 sono procedure distinte e autonome.
Di conseguenza, la parte della motivazione in cui il Tribunale menzionava il teratogenic effect non era decisiva. Secondo giurisprudenza costante, le censure rivolte a motivi formulati solo ad abundantiam sono inoperanti e non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte respinge quindi il primo motivo come inoperante.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Quanto alla dedotta distorsione dei fatti, la Corte ricorda che tale censura richiede l’indicazione precisa delle prove asseritamente travisate e deve risultare in modo evidente dagli atti di causa.
La Corte chiarisce che il Tribunale non aveva affermato che il PHMB fosse teratogeno in quanto tale, ma aveva solo osservato che il relativo profilo tossicologico era stato considerato nella determinazione della NOAEL e dell’AEL. Inoltre, il Tribunale non aveva negato che Pareva avesse contestato la tesi della Commissione in udienza; si era limitato a constatare che la società non aveva contestato l’uso di quel profilo tossicologico come parametro di riferimento nella valutazione del rischio. Non emerge dunque alcuna distorsione manifesta delle prove.
Esito e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Laboratoire Pareva alle spese, mentre la Repubblica francese sopporta le proprie spese in quanto interveniente. La sentenza del Tribunale rimane pertanto confermata, insieme alla decisione e al regolamento della Commissione relativi al PHMB.
Principio affermato
La valutazione del rischio nell’ambito del regolamento sui biocidi può fondarsi su un profilo tossicologico rilevante ai fini della NOAEL/AEL senza che ciò equivalga a una qualificazione formale della sostanza come teratogena; un’eventuale omissione nella procedura di classificazione armonizzata non invalida automaticamente gli atti di approvazione/non approvazione adottati in base al regolamento n. 528/2012, quando il nesso causale con l’esito della decisione non sia dimostrato.
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