Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di merito in cui una parte privata aveva proposto appello contro una sentenza del giudice di pace. Il Tribunale di Messina aveva accolto integralmente l'appello, ma aveva compensato le spese del grado sul rilievo della mancata costituzione dell'appellato, ritenendo in sostanza che la controparte non avesse contestato l'errore del primo giudice. Il soccombente virtuale in tema di spese ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulla compensazione delle spese: secondo il ricorrente, in assenza di reciproca soccombenza e fuori dai casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, il giudice d'appello non poteva compensare le spese, non essendo la contumacia della controparte una ragione idonea a giustificare la deroga al principio della soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha affermato che la compensazione delle spese, in mancanza di reciproca soccombenza, è consentita solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile al tempo della decisione, e non può essere sorretta da circostanze estranee a tale previsione, come la contumacia della parte appellata. Poiché il Tribunale aveva compensato le spese pur avendo accolto integralmente l'impugnazione e senza che ricorressero i presupposti legali per la compensazione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la statuizione sulle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
consacra il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo nei casi previsti dalla disposizione nella formulazione ratione temporis applicabile; non possono rilevare ragioni diverse, come la contumacia della controparte.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. può essere derogato solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sulla compensazione.
- La mancata costituzione o contumacia della parte vittoriosa in appello non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per compensare le spese quando manca una reciproca soccombenza.
- Quando la parte appellante ottiene l'integrale accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese è illegittima se non ricorrono i presupposti normativi specifici per la deroga al criterio della soccombenza.
- La statuizione sulle spese deve essere rinnovata dal giudice di rinvio quando la compensazione sia stata disposta in violazione dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis.
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