Ordinanza n. 4225/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 14/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ritenendo di dover disporre il rinvio della trattazione in considerazione della motivata istanza depositata dalla parte ricorrente il 7 febbraio 2026, ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Non risultano statuizioni sull'obbligo di provvedere, sulla condanna delle amministrazioni o sulla nomina del commissario ad acta.
Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze del 14 settembre 2025 volte a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 14 settembre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare una domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Dal testo non risultano ulteriori motivi di censura né una specifica contestazione delle difese dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio; il provvedimento non ne offre un'interpretazione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È indicato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancato adempimento; la richiesta non è stata decisa nell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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