Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte di un comune, di una sanzione conservativa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 60 giorni a carico di un dirigente, ritenuto responsabile di assenza ingiustificata e abbandono del servizio, in un contesto in cui l’interessato avrebbe dato disposizione per far attestare falsamente la propria presenza in servizio mentre si trovava presso il tribunale per partecipare a un’udienza in una causa da lui promossa contro il datore di lavoro. Il lavoratore ha impugnato la decisione disciplinare sostenendo, in sintesi, che: 1) la contestazione e la sanzione si riferivano a una fattispecie diversa da quella effettivamente contestata, cioè alla falsa attestazione fraudolenta della presenza in servizio, con lesione del diritto di difesa e violazione del principio di immutabilità della contestazione; 2) la condotta non integrava gli estremi dell’illecito disciplinare richiamato dalla sanzione collettiva, perché l’assenza era limitata a poche ore, non era soggetto a uno specifico orario e stava esercitando il diritto di partecipare a un’udienza; 3) in via subordinata, non ricorrevano gli elementi oggettivi e soggettivi della falsa attestazione fraudolenta ex art. 55-quater d.lgs. 165/2001, anche perché non vi sarebbe stato intento frodatorio; 4) sempre in subordine, la sanzione era sproporzionata rispetto alla durata dell’assenza, essendo prevista una graduazione della sospensione in relazione all’assenza ingiustificata. La Corte d’appello aveva però già ritenuto legittima la sanzione, valorizzando la rilevanza disciplinare della condotta e la possibilità per il datore di lavoro di scegliere una misura conservativa, anche più mite di quella espulsiva, senza violare la contestazione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l’impostazione difensiva del ricorrente era incongrua rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la contestazione e le giustificazioni riguardavano la falsa attestazione della presenza in servizio, mentre il datore di lavoro, nella valutazione complessiva della vicenda, poteva applicare una sanzione conservativa invece di quella espulsiva senza determinare mutamento dell’addebito o violazione del principio di immutabilità della contestazione. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione decisiva della Corte territoriale e tendevano, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per censurare la disciplina del procedimento e della sanzione disciplinare nel pubblico impiego; la Corte evidenzia che le doglianze non colgono la ratio decidendi della decisione di merito.
art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001
norma evocata con riferimento alla falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente; la Corte rileva che la contestazione e le giustificazioni erano riferite a tale fattispecie, ma che il datore di lavoro poteva comunque optare per una sanzione conservativa.
art. 2106 c.c.
richiamato quale parametro della sanzione disciplinare e della proporzionalità; la Corte non nega in astratto il principio, ma ritiene che la censura miri a un riesame del merito.
art. 7, comma VIII, del CCNL per l’Area della dirigenza del Comparto Enti Locali del 22.2.2010
invocato per sostenere che la sanzione conservativa si riferisse alla diversa fattispecie dell’assenza ingiustificata e abbandono del servizio; la Corte osserva che la scelta di irrogare una misura conservativa non muta l’addebito contestato.
art. 7, comma VIII, lett. e) CCNL 22.2.2010
richiamato per contestare la sussistenza dell’illecito e la proporzionalità della sanzione in relazione alla breve durata dell’assenza; la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede disciplinare il datore di lavoro può valutare complessivamente la vicenda e applicare una sanzione conservativa anche quando l’addebito astrattamente contestato sarebbe suscettibile di misura espulsiva, senza che ciò comporti mutamento dell’oggetto della contestazione o violazione del principio di immutabilità dell’addebito.
- La censura di violazione del diritto di difesa è infondata quando la contestazione e le giustificazioni dell’incolpato si riferiscono alla medesima condotta sostanziale oggetto del procedimento disciplinare, ancorché il datore scelga poi una sanzione diversa da quella tipizzata per la fattispecie più grave.
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di appello.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare va apprezzata in relazione alla condotta effettivamente addebitata e non a una diversa ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente.
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