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Direttiva 2009/119

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 , che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Normativa europea32009L0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il sistema unionale delle scorte petrolifere di sicurezza, imponendo agli Stati membri di mantenere livelli minimi di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e di assicurare disponibilità, controllabilità e trasparenza delle scorte. Introduce criteri di calcolo allineati, per quanto possibile, alla prassi dell’AIE, disciplina gli organismi centrali di stoccaggio, le deleghe degli obblighi tra operatori e OCS, le scorte specifiche e gli obblighi statistici mensili. Prevede inoltre procedure di emergenza, cooperazione con la Commissione e l’AIE, sanzioni nazionali e un termine generale di recepimento al 31 dicembre 2012.

Obbligo per gli Stati membri di mantenere scorte minime di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e di predisporre meccanismi di controllo, trasparenza e intervento in caso di crisi di approvvigionamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sugli operatori economici soggetti a obblighi di stoccaggio, sugli organismi centrali di stoccaggio (OCS), sulle scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nonché sulle scorte specifiche, commerciali e di sicurezza detenute nel territorio della Comunità o, in certi casi, altrove nella Comunità. Rilevano sia il regime ordinario di mantenimento delle scorte sia le procedure di emergenza in caso di grave interruzione dell’approvvigionamento; sono previste esclusioni/limitazioni per taluni quantitativi, ad esempio petrolio greggio non ancora prodotto, determinati mezzi di trasporto e scorte militari, oltre a specifiche regole per dati sensibili e protezione dei dati personali.

Direttiva 2009/119/CE sulle scorte petrolifere di sicurezza

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per il mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità. Il testo si colloca nel più ampio sforzo di convergenza con i meccanismi dell’AIE, puntando su solidarietà tra Stati membri, trasparenza dei livelli di scorta e disponibilità effettiva delle riserve in caso di crisi.

Obiettivi e contesto normativo

L’articolo 1 definisce un triplice obiettivo: assicurare un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento, mantenere scorte minime obbligatorie e predisporre strumenti procedurali per far fronte a una grave scarsità. Dai considerando emerge che il legislatore UE ha inteso rispondere all’aumento dei rischi di approvvigionamento, alla centralità del petrolio per trasporti e industria chimica e alla necessità di allineare, per quanto possibile, i criteri comunitari alla prassi dell’AIE.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva riguarda gli Stati membri, gli operatori economici soggetti a obblighi di stoccaggio, gli OCS, le scorte di sicurezza, le scorte specifiche e le scorte commerciali. Le definizioni dell’articolo 2 sono essenziali per la corretta applicazione del sistema: assumono rilievo, in particolare, anno di riferimento, consumo interno, importazioni nette, interruzione grave dell’approvvigionamento e accessibilità fisica. Le definizioni possono essere chiarite o modificate con procedura di comitato, a conferma di un certo margine di adattamento tecnico lasciato agli atti di esecuzione.

Obbligo minimo di scorte e metodi di calcolo

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari o amministrative per garantire, entro il 31 dicembre 2012, un livello totale di scorte almeno pari al maggiore tra:

  • 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;
  • 61 giorni di consumo interno giornaliero medio.

Il calcolo si fonda sull’anno civile precedente; per il periodo 1° gennaio-31 marzo di ciascun anno, però, si utilizza il penultimo anno civile precedente. Gli allegati I e II disciplinano il metodo di conversione in equivalente petrolio greggio delle importazioni e del consumo interno, con esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali. La direttiva prevede inoltre la possibilità di modificare tali metodi tramite procedura di comitato, lasciando quindi agli Stati membri margini operativi solo nella scelta delle misure nazionali di attuazione.

Calcolo delle scorte e cumulo tra categorie

L’articolo 4 rinvia all’allegato III per il calcolo del livello effettivamente detenuto. È ammesso il cumulo della stessa quantità sia come scorte di sicurezza sia come scorte specifiche, ma solo se la scorta soddisfa integralmente le condizioni previste per entrambe le categorie. L’allegato III precisa, tra l’altro, quali quantitativi possono essere conteggiati, quali sono esclusi, come opera la riduzione del 10 % e che tale riduzione non si applica alle scorte specifiche quando queste sono considerate separatamente.

Disponibilità, accessibilità e divieti di ostacolo

L’articolo 5 è centrale per i professionisti: le scorte di sicurezza e specifiche devono essere sempre disponibili e fisicamente accessibili. Gli Stati membri devono predisporre sistemi di identificazione, contabilità e controllo tali da consentire una verifica continua, anche quando le scorte siano miscelate con altre detenute da operatori economici. Devono inoltre eliminare ostacoli e gravami che possano compromettere la disponibilità delle scorte. In caso di procedure d’emergenza ex articolo 20, è vietato ostacolare il trasferimento, l’uso o il rilascio delle scorte detenute nel territorio nazionale per conto di un altro Stato membro.

Inventari e reporting delle scorte di sicurezza

L’articolo 6 impone un inventario dettagliato e costantemente aggiornato di tutte le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche. Ogni anno, entro il 25 febbraio, va trasmessa alla Commissione una copia sintetica dell’inventario con indicazione almeno dei quantitativi e della natura delle scorte al 31 dicembre precedente. La copia completa può essere richiesta dalla Commissione entro 15 giorni, con omissione dei dati sensibili sull’ubicazione; la richiesta è limitata ai cinque anni precedenti e non può riguardare periodi anteriori al 1° gennaio 2013.

Organismi centrali di stoccaggio e deleghe

L’articolo 7 consente agli Stati membri di istituire un solo OCS, senza fini di lucro e con funzione di interesse pubblico. L’OCS è il soggetto che può essere autorizzato ad acquisire o vendere scorte specifiche. Gli OCS e gli Stati membri possono delegare taluni compiti di gestione delle scorte di sicurezza e, con limiti, delle scorte specifiche, ad altri Stati membri, ai loro OCS o a operatori economici; la delega a soggetti terzi è soggetta ad autorizzazioni preventive e non può essere sottodelegata, salvo le ipotesi espressamente ammesse.

L’articolo 8 attribuisce agli operatori economici il diritto di delegare almeno in parte i propri obblighi di stoccaggio. La direttiva consente agli Stati membri di limitare tale diritto, ma se le restrizioni riducono la delega sotto il 10 % degli obblighi imposti, lo Stato deve garantire che un OCS accetti deleghe sufficienti a coprire almeno quella quota. La percentuale minima salirà al 30 % entro il 31 dicembre 2017. Gli operatori devono essere informati delle modalità di calcolo non più tardi di 200 giorni prima dell’inizio del periodo di obbligo e la delega agli OCS va esercitata entro 170 giorni prima.

Scorte specifiche

L’articolo 9 introduce la possibilità, per gli Stati membri, di impegnarsi a mantenere scorte specifiche costituite solo da categorie di prodotti elencate nella direttiva. Queste scorte devono essere di proprietà dello Stato membro o dell’OCS e detenute nel territorio della Comunità. Lo Stato membro deve garantire che il corrispondente equivalente in petrolio greggio raggiunga almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo le regole dell’articolo 3 e dell’allegato II. La scelta delle categorie e il livello minimo sono notificati alla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale; l’impegno deve durare almeno un anno.

Se uno Stato membro non mantiene almeno 30 giorni di scorte specifiche per l’intero anno, deve detenere almeno un terzo del proprio obbligo di stoccaggio sotto forma di scorte specifiche. In tale ipotesi, deve inoltre presentare una relazione annuale, entro la fine del primo mese dell’anno civile di riferimento, sulle misure adottate per garantire e verificare disponibilità e accessibilità fisica delle scorte.

Gestione delle scorte specifiche

L’articolo 10 impone inventari dettagliati delle scorte specifiche detenute sul territorio nazionale e la loro comunicazione alla Commissione entro 15 giorni su richiesta. Quando tali scorte sono mescolate ad altre scorte petrolifere, ogni spostamento della parte corrispondente alle scorte specifiche richiede autorizzazione scritta preventiva del proprietario e delle autorità competenti. Inoltre, gli Stati membri devono garantire un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione per tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, indipendentemente dalla titolarità.

Obblighi statistici e flussi informativi

Gli articoli 12, 13 e 14 rafforzano l’obbligo di reporting verso la Commissione. L’articolo 12 riguarda le rilevazioni statistiche sulle scorte da mantenere ex articolo 3, secondo l’allegato IV. L’articolo 13 disciplina le rilevazioni mensili sulle scorte specifiche, con indicazione dei quantitativi, dei giorni di consumo rappresentati e dell’eventuale localizzazione in altri Stati membri o OCS. L’articolo 14 estende il reporting alle scorte commerciali, con dati mensili aggregati e senza indicazione dei nominativi dei proprietari.

La direttiva prevede altresì che la Commissione possa modificare portata, contenuto, periodicità e termini di queste rilevazioni tramite procedura di comitato. L’allegato IV dettaglia la periodicità mensile e stabilisce che le rilevazioni sulle scorte da detenere siano comunicate entro 55 giorni dalla fine del mese di riferimento; le richieste di dati da parte della Commissione restano limitate a un orizzonte temporale di cinque anni.

Biocarburanti e additivi

L’articolo 16 consente di considerare biocarburanti e additivi nel calcolo degli obblighi di stoccaggio e delle scorte effettive, ma solo in condizioni definite: in generale, se miscelati ai prodotti petroliferi interessati; e, per il calcolo delle scorte mantenute, anche se stoccati separatamente nel territorio dello Stato membro, a condizione che la normativa nazionale ne assicuri la successiva miscelazione con prodotti detenuti ai sensi della direttiva e il loro impiego nei trasporti.

Coordinamento, controlli e tutela della riservatezza

L’articolo 17 istituisce il gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. L’articolo 18 attribuisce alla Commissione la facoltà di effettuare controlli sullo stato di preparazione alle emergenze e sullo stoccaggio, in coordinamento con gli Stati membri e tenendo conto degli altri organismi internazionali. Sono previsti diritti di accesso ai documenti e ai luoghi di deposito, obblighi di riservatezza e l’immediata distruzione dei dati personali raccolti accidentalmente. Gli Stati membri devono inoltre conservare per almeno cinque anni tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte.

L’articolo 19 ribadisce che la direttiva non incide sulle regole generali di tutela dei dati personali previste dal diritto dell’Unione e nazionale, richiamando espressamente la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.

Procedure di emergenza e intervento in crisi

L’articolo 20 disciplina il cuore operativo del sistema di crisi. Gli Stati membri devono predisporre procedure rapide, efficaci e trasparenti per rilasciare tutte o parte delle scorte in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento e, parallelamente, per limitare i consumi in funzione dei deficit previsti, anche con priorità a determinate categorie di utilizzatori. Devono inoltre disporre di piani di intervento e delle relative misure organizzative, che devono essere comunicati alla Commissione su richiesta.

Quando interviene una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, gli Stati membri interessati possono usare le proprie scorte per adempiere agli obblighi internazionali; la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento, può raccomandare il rilascio di tutte o parte delle scorte o misure equivalenti. In assenza di tale decisione internazionale, ma in presenza di difficoltà di approvvigionamento, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento e, se constata un’interruzione grave, autorizza il rilascio delle scorte proposte dagli Stati membri interessati. È altresì previsto un rilascio limitato per urgenze particolari o crisi locali, con obbligo di informazione immediata alla Commissione e successiva fissazione di un termine per la ricostituzione dei livelli minimi.

Sanzioni, abrogazioni, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 21 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione, da notificare alla Commissione entro il 31 dicembre 2012. L’articolo 22 prevede il riesame del funzionamento e dell’attuazione entro il 31 dicembre 2015.

Sul piano finale, l’articolo 24 abroga, con effetto dal 31 dicembre 2012, la direttiva 73/238/CEE, la direttiva 2006/67/CE e la decisione 68/416/CEE. L’articolo 25 fissa il termine generale di recepimento al 31 dicembre 2012. In deroga, gli Stati membri non aderenti all’AIE entro tale data e interamente dipendenti dalle importazioni devono recepire l’articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2014; fino ad allora devono mantenere scorte pari a 81 giorni di importazioni nette medie. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e finalità di sicurezza dell’approvvigionamento

L’articolo 1 fissa l’obiettivo di assicurare un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, il mantenimento di un livello minimo di scorte e strumenti procedurali per fronteggiare una grave scarsità.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce nozioni centrali come anno di riferimento, consumo interno, importazioni nette, OCS, interruzione grave dell’approvvigionamento, scorte petrolifere, scorte di sicurezza, scorte commerciali, scorte specifiche e accessibilità fisica. Le definizioni possono essere chiarite o modificate con procedura di comitato ex articolo 23, paragrafo 2.

Obbligo minimo di scorte e criteri di calcolo

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire entro il 31 dicembre 2012, in ogni momento, un livello totale di scorte almeno pari al maggiore tra 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o 61 giorni di consumo interno giornaliero medio. Sono previsti metodi di calcolo basati sull’anno civile precedente, con deroga per il periodo 1° gennaio-31 marzo, per cui si usa il penultimo anno civile; i metodi possono essere modificati tramite procedura di comitato.

Calcolo dei livelli effettivi di scorte

L’articolo 4 stabilisce che il livello delle scorte detenute si calcola secondo l’allegato III; le stesse scorte possono essere conteggiate sia come scorte di sicurezza sia come scorte specifiche se soddisfano entrambe le serie di condizioni. Anche tali metodi possono essere modificati con procedura di comitato, per accrescerne la coerenza con la prassi AIE.

Disponibilità, accessibilità fisica e controllo delle scorte

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a garantire in ogni momento disponibilità e accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e specifiche, predisponendo identificazione, contabilità e controlli idonei alla verifica. Sono vietati ostacoli o gravami che compromettano tali scorte; in caso di procedure d’emergenza ex articolo 20, gli Stati membri non possono ostacolare trasferimento, uso o rilascio di scorte detenute sul loro territorio per conto di un altro Stato membro.

Inventari e comunicazioni annuali delle scorte di sicurezza

L’articolo 6 impone a ciascuno Stato membro di tenere un inventario dettagliato e costantemente aggiornato di tutte le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche. Entro il 25 febbraio di ogni anno va inviata alla Commissione una copia sintetica dell’inventario; la copia completa deve essere trasmessa entro 15 giorni su richiesta, con possibilità di omettere dati sensibili sull’ubicazione. Le richieste della Commissione sono limitate ai cinque anni precedenti e non possono riguardare periodi anteriori al 1° gennaio 2013.

Organismi centrali di stoccaggio (OCS)

L’articolo 7 consente agli Stati membri di istituire un solo OCS, anche in qualsiasi luogo della Comunità, come organismo senza fini di lucro che opera nell’interesse pubblico e non è considerato operatore economico. L’OCS ha come finalità principale l’acquisizione, il mantenimento e la vendita di scorte petrolifere; è l’unico soggetto che può essere autorizzato ad acquisire o vendere scorte specifiche. Sono disciplinate le deleghe di compiti a Stati membri, OCS e operatori economici, nonché gli obblighi di trasparenza tariffaria e l’obbligo di accettare deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Delega degli obblighi di stoccaggio da parte degli operatori economici

L’articolo 8 riconosce agli operatori economici il diritto di delegare almeno in parte i propri obblighi di stoccaggio agli OCS o ad altri operatori economici, entro limiti e condizioni definite, con regole specifiche per deleghe fuori dal territorio dello Stato membro e per eventuali limitazioni nazionali. Se uno Stato membro limita la delega sotto il 10 % degli obblighi imposti, deve istituire un OCS che accetti deleghe sufficienti a garantire almeno tale percentuale; la soglia minima sale al 30 % entro il 31 dicembre 2017. Gli operatori devono essere informati almeno 200 giorni prima dell’inizio del periodo di riferimento e la delega va esercitata entro 170 giorni prima.

Scorte specifiche: natura, livelli minimi e notifiche

L’articolo 9 consente agli Stati membri di assumere l’impegno di mantenere scorte specifiche costituite solo da determinate categorie di prodotti elencate nella direttiva. Gli Stati devono assicurare che, per l’anno di riferimento, l’equivalente in petrolio greggio delle categorie scelte copra almeno il 75 % del consumo interno; il calcolo usa il fattore 1,2 e non include i bunkeraggi marittimi internazionali. La decisione di mantenere scorte specifiche va notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, per un periodo non inferiore a un anno; se uno Stato membro non mantiene per l’intero anno almeno 30 giorni di scorte specifiche, deve detenere almeno un terzo del proprio obbligo di stoccaggio sotto forma di tali prodotti e presentare una relazione annuale specifica entro la fine del primo mese dell’anno civile.

Gestione, inventari e tutela delle scorte specifiche

L’articolo 10 impone un inventario dettagliato e aggiornato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio nazionale, con trasmissione alla Commissione entro 15 giorni su richiesta. Se le scorte specifiche sono miscelate con altre scorte, ne è vietato lo spostamento senza autorizzazione scritta del proprietario e delle autorità competenti; è inoltre richiesta un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione per tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul territorio dello Stato membro.

Rilevazioni statistiche su scorte di sicurezza, scorte specifiche e scorte commerciali

Gli articoli 12, 13 e 14 introducono obblighi statistici periodici verso la Commissione: rilevazioni sulle scorte da detenere ex articolo 3, rilevazioni mensili sulle scorte specifiche e rilevazioni mensili sulle scorte commerciali. Sono previsti contenuti minimi, termini di comunicazione, tutela dei dati sensibili e possibilità di modificare con procedura di comitato portata, contenuto, periodicità e termini. Le rilevazioni sulle scorte da detenere ex articolo 3 seguono l’allegato IV, con trasmissione entro 55 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Elaborazione dei dati e protezione dei dati personali

L’articolo 15 attribuisce alla Commissione la responsabilità di sviluppare e gestire le risorse informatiche necessarie per ricevere, memorizzare ed elaborare i dati statistici e le informazioni raccolte ai sensi della direttiva e del regolamento (CE) n. 1099/2008. L’articolo 19 chiarisce che la direttiva non incide sul livello di tutela dei dati personali garantito dal diritto UE e nazionale, richiamando la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.

Biocarburanti e additivi

L’articolo 16 consente di tenere conto di biocarburanti e additivi nel calcolo degli obblighi di stoccaggio e dei livelli di scorte solo se miscelati ai prodotti petroliferi interessati, oppure, per il calcolo dei livelli effettivamente mantenuti, anche se stoccati nel territorio dello Stato membro a determinate condizioni. Le modalità possono essere modificate con procedura di comitato.

Coordinamento, controlli e gruppo consultivo

L’articolo 17 istituisce il gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi, organo consultivo presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti degli Stati membri. L’articolo 18 consente alla Commissione di effettuare controlli sullo stato di preparazione alle emergenze e sullo stoccaggio, con diritti di accesso ai documenti e ai luoghi di deposito, obblighi di riservatezza, distruzione immediata di eventuali dati personali raccolti accidentalmente e conservazione dei documenti per almeno cinque anni.

Procedure di emergenza e rilascio delle scorte

L’articolo 20 impone agli Stati membri di dotarsi di procedure e misure per rilasciare rapidamente le scorte in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento e per limitare i consumi, anche con priorità a determinate categorie di utilizzatori. Sono previste regole specifiche in caso di decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte AIE e, in assenza di tale decisione, quando si verifichi una grave interruzione dell’approvvigionamento; la Commissione può autorizzare il rilascio e fissare un termine ragionevole per la ricostituzione delle scorte.

Sanzioni, riesame, abrogazioni e recepimento

L’articolo 21 impone sanzioni nazionali efficaci, proporzionate e dissuasive, da notificare entro il 31 dicembre 2012. L’articolo 22 prevede il riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2015. L’articolo 24 abroga, con effetto dal 31 dicembre 2012, le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE e la decisione 68/416/CEE. L’articolo 25 fissa il termine generale di recepimento al 31 dicembre 2012; per gli Stati membri non aderenti all’AIE entro tale data e integralmente dipendenti dalle importazioni il termine per l’articolo 3, paragrafo 1, è il 31 dicembre 2014, con obbligo intermedio di 81 giorni di importazioni nette medie. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e i destinatari sono gli Stati membri.

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