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Direttiva 2009/110

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/110/CE riforma in modo organico il regime degli istituti di moneta elettronica, sostituendo la direttiva 2000/46/CE e coordinandosi con la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. Introduce una definizione tecnicamente neutra di moneta elettronica, stabilisce requisiti di autorizzazione, capitale iniziale e fondi propri, impone la tutela dei fondi ricevuti e garantisce il diritto al rimborso al valore nominale. Prevede inoltre deroghe per piccoli emittenti, regole per le succursali di paesi terzi, divieti di remunerazione della moneta elettronica e modifiche alle direttive antiriciclaggio e bancarie.

Disciplina l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, definendo emissione, rimborso, requisiti patrimoniali e deroghe, nonché adeguando il quadro UE su servizi di pagamento, antiriciclaggio e attività bancarie.

Ambito di applicazione

Si applica all’emissione di moneta elettronica e agli istituti di moneta elettronica autorizzati ai sensi del titolo II, nonché, per alcuni profili, agli enti creditizi, agli uffici postali autorizzati, alla BCE, alle banche centrali nazionali e alle autorità pubbliche quando emettono moneta elettronica. La direttiva esclude il valore monetario memorizzato su strumenti esentati ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE e quello utilizzato per operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera l), della stessa direttiva; inoltre consente agli Stati membri di escludere in tutto o in parte alcune categorie di enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. Sono previste regole specifiche per succursali di istituti con sede in paesi terzi e per deroghe facoltative a favore di emittenti di piccola scala.

Direttiva 2009/110/CE sugli istituti di moneta elettronica

La direttiva riforma il quadro europeo della moneta elettronica, sostituendo la direttiva 2000/46/CE e coordinandosi con la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. L’obiettivo è facilitare l’ingresso nel mercato, garantire condizioni di concorrenza omogenee e mantenere un livello adeguato di tutela degli utilizzatori e di vigilanza prudenziale.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza di superare gli ostacoli creati dal precedente regime, giudicato troppo rigido per favorire un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica. I considerando evidenziano la volontà di introdurre una definizione tecnicamente neutra di moneta elettronica, di armonizzare le regole prudenziali con quelle degli istituti di pagamento e di assicurare un equilibrio tra semplificazione dell’accesso al mercato e tutela dei detentori di moneta elettronica.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda l’emissione di moneta elettronica da parte degli emittenti riconosciuti dall’articolo 1, paragrafo 1, e si estende, per alcune regole, agli istituti di moneta elettronica autorizzati e alle succursali di soggetti con sede in paesi terzi. Restano fuori dall’applicazione gli strumenti esentati di cui all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE e il valore monetario impiegato per operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera l), della medesima direttiva. Gli Stati membri possono inoltre escludere alcune categorie di enti bancari o finanziari dall’applicazione totale o parziale del titolo II.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce l’istituto di moneta elettronica come persona giuridica autorizzata a emettere moneta elettronica. La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito verso l’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi e accettato da soggetti diversi dall’emittente. È definita anche la nozione di moneta elettronica in circolazione, usata per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Autorizzazione, vigilanza prudenziale e partecipazioni qualificate

Il titolo II stabilisce le condizioni per l’avvio e l’esercizio dell’attività. Gli istituti devono rispettare, in quanto compatibili, varie disposizioni della direttiva 2007/64/CE, informare preventivamente le autorità di ogni modifica rilevante delle misure di tutela dei fondi e notificare le acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate secondo le soglie del 20%, 30% e 50%. Le autorità possono opporsi a partecipazioni che compromettano una gestione prudente e sana e possono adottare misure correttive o sanzionatorie.

Capitale iniziale e fondi propri

L’articolo 4 prevede un capitale iniziale minimo di 350.000 EUR. L’articolo 5 introduce un sistema di fondi propri articolato: per l’attività di emissione di moneta elettronica il requisito è almeno pari al 2% della moneta elettronica media in circolazione; per le altre attività si applicano i metodi della direttiva 2007/64/CE. Le autorità possono modulare il requisito entro una forbice del 20% in aumento o in diminuzione, sulla base dei rischi e dei controlli interni. È vietato il computo multiplo degli elementi di capitale nei gruppi.

Attività consentite e divieto di raccolta dei depositi

Gli istituti di moneta elettronica possono, oltre all’emissione, prestare servizi di pagamento, concedere crediti connessi ad alcuni servizi di pagamento, fornire servizi operativi e accessori, gestire sistemi di pagamento e svolgere altre attività conformi al diritto UE e nazionale. Non possono invece raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico. I fondi ricevuti dai detentori devono essere immediatamente convertiti in moneta elettronica e non assumono natura di deposito.

Tutela dei fondi e protezione del detentore

La direttiva impone di proteggere i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica, secondo modelli di salvaguardia previsti dalla direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti tramite strumenti di pagamento devono essere tutelati al più tardi entro cinque giornate operative dall’emissione. Sono individuate categorie di attività sicure e a basso rischio, incluse talune attività finanziarie e OICVM investiti esclusivamente in tali attività. Le autorità possono escludere specifici attivi sulla base di criteri di rischio.

Emissione, rimborso e divieto di remunerazione

L’emissione deve avvenire al valore nominale contro ricevimento di fondi. Il detentore ha diritto, in qualsiasi momento, al rimborso al valore nominale; il contratto deve disciplinarne le condizioni e le eventuali spese. Una commissione è consentita solo in casi tassativi e deve riflettere i costi effettivi. È vietata la corresponsione di interessi o di altri benefici legati alla durata del possesso della moneta elettronica.

Deroghe per piccoli emittenti

Gli Stati membri possono introdurre un regime derogatorio per persone giuridiche con moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite nazionale, comunque non oltre 5.000.000 EUR. La deroga richiede anche l’assenza di condanne per reati di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari nei soggetti responsabili. Tali emittenti devono restare registrati, informare sulle variazioni rilevanti e presentare una relazione annuale; se non rispettano più le condizioni, devono chiedere autorizzazione entro 30 giorni civili.

Rapporti con paesi terzi e succursali

Per le succursali di istituti con sede fuori della Comunità, gli Stati membri non possono riconoscere un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle succursali di istituti dell’Unione. Le autorità devono notificare alla Commissione le autorizzazioni rilasciate, e la Comunità può concludere accordi internazionali per assicurare un trattamento uniforme nell’Unione.

Modifiche ad altri atti e armonizzazione

La direttiva modifica la direttiva 2005/60/CE, aggiornando il trattamento antiriciclaggio della moneta elettronica e i relativi limiti di importo per le misure semplificate di adeguata verifica. Modifica inoltre la direttiva 2006/48/CE, escludendo gli istituti di moneta elettronica dalla nozione di ente creditizio e inserendo l’emissione di moneta elettronica tra le attività finanziarie. Il regime è di armonizzazione piena nelle materie disciplinate, salvo le eccezioni espressamente previste.

Recepimento, transitorie e abrogazione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 aprile 2011 e applicare le disposizioni nazionali da tale data. La direttiva 2000/46/CE è abrogata dal 30 aprile 2011, con salvaguardia delle disposizioni transitorie per gli istituti già operativi. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione e sull’impatto della direttiva entro il 1° novembre 2012.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita la disciplina all’emissione di moneta elettronica e alle categorie di emittenti riconosciute dagli Stati membri: enti creditizi, istituti di moneta elettronica, uffici postali autorizzati, BCE, banche centrali nazionali e autorità pubbliche quando agiscono in veste pubblica. Il titolo II regola avvio, esercizio e vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica. Sono previste esclusioni per gli strumenti esentati della direttiva 2007/64/CE e per il valore monetario utilizzato per operazioni di pagamento ai sensi di tale direttiva.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce: istituto di moneta elettronica, come persona giuridica autorizzata a emettere moneta elettronica; moneta elettronica, come valore monetario memorizzato elettronicamente, incluso magneticamente, rappresentato da un credito verso l’emittente, emesso contro fondi e accettato da soggetti diversi dall’emittente; emittente di moneta elettronica; e moneta elettronica in circolazione, calcolata come media delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa nei sei mesi civili precedenti.

Regime prudenziale generale e partecipazioni qualificate

L’articolo 3 estende, se compatibili, vari articoli della direttiva 2007/64/CE agli istituti di moneta elettronica. Impone la comunicazione preventiva di ogni modifica rilevante alle misure di tutela dei fondi e disciplina l’acquisizione/cessione di partecipazioni qualificate secondo soglie del 20%, 30% e 50%, con poteri di opposizione e sanzione delle autorità competenti. Sono previste regole sulla distribuzione e sul rimborso tramite soggetti che agiscono per conto dell’istituto; resta però vietata l’emissione tramite agenti, salvo la prestazione di alcuni servizi di pagamento tramite agenti alle condizioni della direttiva 2007/64/CE.

Capitale iniziale e fondi propri

L’articolo 4 richiede un capitale iniziale non inferiore a 350.000 EUR. L’articolo 5 stabilisce che i fondi propri non possono essere inferiori al maggiore tra i requisiti derivanti dall’attività di pagamento e quelli relativi alla moneta elettronica: per quest’ultima si applica il metodo D, pari ad almeno il 2% della moneta elettronica media in circolazione. Sono previste regole per l’uso di percentuali rappresentative quando la moneta in circolazione non sia nota in anticipo, facoltà delle autorità di aumentare o ridurre fino al 20% i requisiti in base al profilo di rischio, obbligo di evitare il computo multiplo nei gruppi e possibilità di esenzione per istituti inclusi nella vigilanza consolidata di enti creditizi capogruppo.

Attività consentite e divieto di raccolta del risparmio

L’articolo 6 consente, oltre all’emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento, la concessione di crediti connessi a determinati servizi di pagamento nei limiti della direttiva 2007/64/CE, servizi operativi e accessori, gestione dei sistemi di pagamento e altre attività lecite. È espressamente vietata la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico. I fondi ricevuti dai detentori devono essere immediatamente scambiati in moneta elettronica e non sono qualificati come depositi; i crediti non possono essere concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica.

Tutela dei fondi ricevuti

L’articolo 7 impone la salvaguardia dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica secondo l’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti tramite strumenti di pagamento non devono essere tutelati fino all’accredito o alla messa a disposizione all’istituto, ma in ogni caso entro cinque giornate operative dall’emissione. Sono individuate le attività sicure e a basso rischio, con richiamo a categorie dell’allegato I della direttiva 2006/49/CE e agli OICVM che investano esclusivamente in tali attività; le autorità possono escludere taluni attivi dalla qualifica di basso rischio. Gli Stati membri possono scegliere il metodo di tutela applicabile.

Regole per succursali di paesi terzi

L’articolo 8 vieta di accordare alle succursali di istituti con sede sociale al di fuori della Comunità un trattamento più favorevole rispetto alle succursali di istituti stabiliti nell’Unione. Le autorità competenti devono notificare alla Commissione tutte le autorizzazioni rilasciate a tali succursali. È prevista la possibilità di accordi con paesi terzi per garantire un trattamento identico in tutta la Comunità.

Deroghe facoltative per piccoli emittenti

L’articolo 9 consente deroghe, totali o parziali, agli articoli 3, 4, 5 e 7 per persone giuridiche la cui moneta elettronica media in circolazione non superi il limite stabilito dallo Stato membro, comunque non oltre 5.000.000 EUR, e purché i soggetti responsabili non abbiano condanne per reati finanziari o di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Sono previste notifiche alla Commissione entro il 30 aprile 2011, aggiornamenti immediati e relazioni annuali. Se vengono meno le condizioni, la persona giuridica deve chiedere autorizzazione entro 30 giorni civili; in mancanza, non può emettere moneta elettronica.

Emissione, rimborso e divieto di interessi

Gli articoli 10 e 11 vietano l’emissione di moneta elettronica a soggetti non autorizzati e impongono l’emissione al valore nominale contro ricevimento di fondi. Il detentore ha diritto al rimborso in qualsiasi momento, al valore nominale, e il contratto deve indicare chiaramente le condizioni di rimborso e le spese. È ammessa una commissione solo nei casi espressamente previsti e deve essere proporzionata ai costi reali. L’articolo 12 vieta interessi o altri benefici legati al tempo di detenzione della moneta elettronica.

Reclami e ricorsi extragiudiziali

L’articolo 13 estende, in quanto compatibile, il capo 5 del titolo IV della direttiva 2007/64/CE agli emittenti di moneta elettronica per le controversie relative agli obblighi del titolo III, assicurando procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali.

Armonizzazione, riesame e misure di attuazione

L’articolo 16 prevede un’armonizzazione piena, salvo le eccezioni espressamente indicate, vietando agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni diverse nelle materie armonizzate. L’articolo 17 impone alla Commissione una relazione entro il 1° novembre 2012 sull’applicazione e l’impatto della direttiva. Gli articoli 14 e 15 attribuiscono alla Commissione poteri di adeguamento tecnico e di applicazione coerente delle esenzioni, tramite procedura di regolamentazione con controllo.

Disposizioni transitorie e abrogazione

L’articolo 18 consente agli istituti già operativi prima del 30 aprile 2011 di continuare temporaneamente l’attività secondo il vecchio regime, con verifica entro il 30 ottobre 2011 e, per i soggetti della deroga dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, fino al 30 aprile 2012. L’articolo 21 abroga la direttiva 2000/46/CE dal 30 aprile 2011, salvo le disposizioni transitorie.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 22 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 aprile 2011 e di applicarle da tale data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Come è indicizzato

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