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Direttiva 2009/122

Direttiva 2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/122/CE della Commissione adegua al progresso tecnico l’allegato II della direttiva 96/73/CE sui metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. L’intervento si rende necessario per includere la fibra di melammina, già inserita nella disciplina sulle denominazioni e sull’etichettatura dei prodotti tessili, e per definire metodi uniformi di analisi e di calcolo per le mischie che la contengono. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 settembre 2010.

Modifica tecnica dell’allegato II della direttiva 96/73/CE per introdurre e aggiornare i metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili, in particolare per la fibra di melammina.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nei rispettivi ordinamenti entro il termine fissato. Sul piano materiale, riguarda i metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili disciplinati dalla direttiva 96/73/CE e, in particolare, l’aggiornamento dei metodi speciali dell’allegato II per includere la melammina e adeguare i parametri tecnici di calcolo e le combinazioni di fibre ammesse. È rilevante anche ai fini SEE. Non sono previste esclusioni generali diverse da quelle tecniche già contenute nei singoli metodi (ad esempio, condizioni di non applicabilità per talune fibre o trattamenti).

Direttiva 2009/122/CE: adattamento tecnico dei metodi di analisi delle mischie binarie di fibre tessili

La direttiva interviene sulla direttiva 96/73/CE, che disciplina metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. La modifica è giustificata dall’esigenza di adeguare la disciplina al progresso tecnico e di coordinare i metodi di analisi con l’inserimento della fibra di melammina nella normativa sulle denominazioni e sull’etichettatura dei prodotti tessili.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando si afferma che la direttiva 2008/121/CE richiede che l’etichetta riporti la composizione in fibre dei prodotti tessili e che siano effettuate analisi di controllo per verificarne la conformità. Poiché la direttiva 96/73/CE contiene i metodi uniformi per l’analisi quantitativa delle mischie binarie, l’aggiunta della melammina all’elenco delle fibre impone di definire metodi analitici uniformi anche per tale fibra. La Commissione adotta quindi una modifica tecnica dell’allegato II della direttiva 96/73/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si rivolge agli Stati membri e, sul piano materiale, riguarda esclusivamente i metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili previsti dalla direttiva 96/73/CE. L’intervento non riscrive l’intera disciplina, ma aggiorna i metodi speciali dell’allegato II, ampliandone il campo di applicazione e adeguando i parametri tecnici alle nuove esigenze. Il testo ha rilevanza anche ai fini SEE.

Modifiche all’allegato II della direttiva 96/73/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II conformemente all’allegato della direttiva. Sul piano operativo, l’intervento si traduce in:

  • sostituzione della tabella ricapitolativa dei metodi speciali;
  • aggiornamento dei metodi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
  • inserimento del nuovo metodo n. 16.

Le modifiche estendono la presenza della melammina nei campi di applicazione di numerosi metodi, con adeguamento dei reattivi e dei fattori di correzione. In particolare, per molte combinazioni il coefficiente "d" è posto pari a 1,01 per la melammina; in altri casi permangono valori specifici per singole fibre, come il cotone, la lana, la fibra acrilica o il poliestere.

Aggiornamento dei singoli metodi

Il testo modifica i metodi esistenti per includere la melammina e per precisare i limiti tecnici di applicazione. Tra i principali punti:

  • nel metodo n. 1 la melammina viene aggiunta all’elenco delle fibre analizzabili e il coefficiente "d" per la melammina è fissato a 1,01;
  • nel metodo n. 2 la melammina entra nel campo applicativo e il coefficiente "d" è 1,01 per cotone, viscosa, modal e melammina, mentre è 1,03 per il cotone greggio;
  • nel metodo n. 3 la melammina è inclusa tra i componenti analizzabili e il coefficiente "d" è 1,01 per la melammina;
  • nel metodo n. 4 il metodo resta applicabile alle mischie con lana, ma se la proporzione di lana supera il 25 % deve applicarsi il metodo n. 2;
  • nel metodo n. 5 il campo di applicazione viene esteso a mischie acetato/triacetato, elastolefina o melammina, con "d" pari a 1,01 per la melammina;
  • nel metodo n. 6 il valore di "d" è 1,01 per poliestere, elastomultiestere, elastolefina e melammina;
  • nei metodi n. 8 e 9 la melammina è inclusa nel campo applicativo, con ulteriori precisazioni su fibre acriliche, modacriliche e limiti percentuali per lana, seta e poliammide/nylon;
  • il metodo n. 10 viene esteso a determinate clorofibre, elastolefina e melammina;
  • il metodo n. 11 disciplina mischie con lana, peli animali, elastolefina e melammina, con "d" pari a 0,985 per la lana e 1,01 per la melammina;
  • il metodo n. 13 include la melammina con il coefficiente 1,01;
  • il metodo n. 14 viene riscritto per mischie binarie che comprendono clorofibre, elastolefina e melammina e precisa che il residuo è costituito da tali fibre dopo dissoluzione in acido solforico concentrato;
  • il metodo n. 15 include melammina tra le fibre della prima e della seconda componente e consente, per le mischie contenenti clorofibre, l’uso anche dei metodi n. 9 o 14.

Nuovo metodo n. 16 per la melammina

Il nuovo metodo n. 16 è dedicato alle mischie binarie tra melammina e cotone oppure tra melammina ed elastolefina. Il principio consiste nella dissoluzione della melammina mediante acido formico caldo al 90 % m/m, con raccolta, lavaggio, essiccazione e pesata del residuo. Il testo prescrive un controllo rigoroso della temperatura, evidenziando che la solubilità della melammina dipende fortemente da essa.

Sono inoltre disciplinati:

  • l’apparecchiatura necessaria, inclusi matracci conici da almeno 200 ml e un sistema di agitazione a 90 ± 2 °C;
  • i reattivi, tra cui acido formico al 90 % m/m e soluzione di ammoniaca diluita;
  • il procedimento analitico dettagliato, con dosaggio dell’acido formico, agitazione per 1 ora, filtrazione, lavaggi successivi e pesata finale;
  • il calcolo dei risultati secondo le considerazioni generali;
  • il valore di "d" pari a 1,02 per cotone e aramide;
  • la precisione del metodo, indicata in un intervallo di ± 2 con livello di confidenza del 95 %.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 fissa il termine di recepimento al 15 settembre 2010. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie, comunicarle alla Commissione insieme a una tabella di concordanza e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 designa gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 96/73/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 96/73/CE conformemente all’allegato della direttiva. L’allegato sostituisce la tabella ricapitolativa dei metodi speciali e modifica in modo puntuale i metodi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15, oltre a inserire il nuovo metodo n. 16 dedicato alla melammina. Le modifiche estendono l’applicabilità di molti metodi alla melammina, aggiornano i fattori di correzione "d" e precisano limiti di applicazione, prove preliminari e casi di non applicabilità.

Nuovo metodo n. 16 per la melammina

È introdotto un nuovo metodo analitico per mischie binarie tra melammina e cotone, nonché tra melammina ed elastolefina, basato sulla dissoluzione della melammina con acido formico caldo al 90 % m/m. Il procedimento disciplina apparecchiatura, reattivi, modalità di estrazione, lavaggio, essiccazione e pesatura del residuo. È precisato che la temperatura deve essere controllata rigorosamente, perché la solubilità della melammina dipende fortemente da essa. Per cotone e aramide il valore di "d" è 1,02; la precisione del metodo è indicata in ± 2 al 95 % di confidenza su mischie omogenee.

Aggiornamento dei metodi esistenti e dei fattori di calcolo

Per i metodi da n. 1 a n. 15 sono aggiornati i campi di applicazione per includere o escludere specifiche fibre, in particolare la melammina, e sono rivisti i fattori "d" utilizzati nel calcolo dei risultati. In vari casi il valore di "d" è fissato a 1,01 per la melammina, mentre permangono valori differenziati per talune fibre, come 1,02 per il cotone nel metodo n. 3, 0,985 per la lana nel metodo n. 11, e 0,98 per la fibra acrilica nel metodo n. 15. Alcuni metodi prevedono limiti percentuali che impongono il ricorso a metodi alternativi o controlli preliminari, ad esempio quando la lana o la seta superano il 25 % o quando sono presenti modacriliche o elastan da verificare.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 15 settembre 2010. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietessileetichettatura dei prodottianalisi di laboratorionormazione tecnicamercato interno

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