Direttiva 2009/121
Direttiva 2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009 , che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/121/CE della Commissione aggiorna in senso tecnico la direttiva 2008/121/CE sulle denominazioni del settore tessile. L’intervento consiste nell’inserimento della fibra di melammina negli allegati I e V, così da adeguare la disciplina al progresso tecnico e consentire una corretta etichettatura dei prodotti tessili che la contengono. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 15 settembre 2010.
Modifica tecnica della direttiva 2008/121/CE sulle denominazioni e l’etichettatura dei prodotti tessili, con aggiunta della fibra di melammina agli allegati I e V.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica nell’ordinamento interno, e incide sulla commercializzazione dei prodotti tessili soggetti alla direttiva 2008/121/CE. Rileva per gli operatori che immettono sul mercato dell’Unione prodotti tessili contenenti melammina, ai fini della corretta etichettatura o marcatura del contenuto in fibre tessili. Non introduce un ambito materiale autonomo, ma aggiorna l’elenco delle fibre e i relativi parametri tecnici della direttiva madre.
Direttiva 2009/121/CE della Commissione: aggiornamento tecnico della disciplina sulle denominazioni del settore tessile
La direttiva interviene sulla direttiva 2008/121/CE per adeguarla al progresso tecnico nel settore tessile. L’obiettivo è consentire una corretta etichettatura e marcatura dei prodotti tessili, in funzione della protezione dei consumatori e della libera commercializzazione dei prodotti conformi nel mercato interno.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando risulta che la direttiva 2008/121/CE stabilisce regole sull’etichettatura o marcatura dei prodotti tessili in relazione al contenuto in fibre, e che i prodotti tessili possono essere commercializzati nella Comunità solo se conformi a tali disposizioni. La modifica del 2009 si fonda sui risultati di un gruppo di lavoro tecnico e risponde all’esigenza di inserire la fibra di melammina nell’elenco ufficiale delle fibre riconosciute.
Modifiche agli allegati della direttiva 2008/121/CE
L’articolo 1 dispone l’inserimento della melammina negli allegati I e V della direttiva madre.
- Nell’allegato I viene aggiunta la riga 48 con la definizione tecnica della fibra: fibra formata per almeno l’85 % in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina.
- Nell’allegato V viene aggiunta la voce 48 con il valore 7,00.
Ambito di applicazione pratico
La direttiva non disciplina ex novo il settore tessile, ma aggiorna la classificazione di una fibra ai fini dell’etichettatura dei prodotti tessili. L’impatto pratico riguarda gli operatori economici che commercializzano prodotti contenenti melammina e le autorità nazionali chiamate a recepire e applicare il nuovo dato tecnico nell’ordinamento interno.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 15 settembre 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza.
- Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
- Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a recepirla nel termine fissato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 2008/121/CE
L’articolo 1 modifica la direttiva 2008/121/CE aggiungendo negli allegati I e V la nuova voce n. 48 relativa alla "Melammina". Nell’allegato I la melammina è definita come fibra formata per almeno l’85 % in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina; nell’allegato V è attribuito alla stessa fibra il valore 7,00.
Finalità di tutela dei consumatori e adeguamento al progresso tecnico
Dai considerando emerge che la direttiva mira a proteggere gli interessi dei consumatori, assicurando che i prodotti tessili siano commercializzati solo se conformi alle norme di etichettatura o marcatura del contenuto in fibre tessili previste dalla direttiva 2008/121/CE. L’aggiornamento deriva dai risultati di un gruppo di lavoro tecnico e serve ad allineare la disciplina al progresso tecnico.
Termine di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro e non oltre il 15 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.
Modalità di recepimento e obblighi di comunicazione
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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