Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/114

Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 87/372/CEE per aprire la banda 900 MHz non solo al GSM, ma anche all’UMTS e ad altri sistemi terrestri compatibili, in un quadro di armonizzazione tecnica e di tutela della concorrenza. Impone agli Stati membri di consentire tale accesso e di valutare eventuali distorsioni concorrenziali derivanti dall’assetto preesistente dei diritti d’uso. Il recepimento deve avvenire entro il 9 maggio 2010.

Apertura della banda 900 MHz ai sistemi UMTS e ad altri sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche compatibili con il GSM, con misure per prevenire distorsioni concorrenziali

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alla gestione, assegnazione e uso delle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (banda 900 MHz). Incide sui diritti d’uso dello spettro già attribuiti agli operatori di telefonia mobile e sulla possibilità di autorizzare sistemi GSM, UMTS e altri sistemi terrestri in grado di coesistere con il GSM secondo le misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalla necessità di evitare interferenze dannose e di rispettare le condizioni tecniche armonizzate; gli Stati membri conservano margini di discrezionalità nella gestione dei diritti d’uso e nell’adozione di misure proporzionate contro eventuali distorsioni della concorrenza.

Apertura della banda 900 MHz ai sistemi UMTS e ad altri sistemi compatibili con il GSM

La direttiva 2009/114/CE modifica la direttiva 87/372/CEE per adeguare il regime della banda 900 MHz all’evoluzione tecnologica delle reti mobili e agli obiettivi del mercato interno. Il legislatore dell’Unione rileva, nei considerando, che la banda presenta caratteristiche di propagazione particolarmente favorevoli e che l’apertura a tecnologie diverse dal GSM può favorire servizi vocali, dati e multimediali anche nelle aree rurali e meno densamente popolate, purché sia garantita la coesistenza tecnica e la tutela della concorrenza.

Obiettivo e contesto normativo

La direttiva si inserisce nel quadro della politica UE sulle comunicazioni elettroniche e sullo spettro radio, richiamando la direttiva quadro 2002/21/CE, la direttiva autorizzazioni 2002/20/CE e la decisione spettro radio n. 676/2002/CE. L’obiettivo è mantenere la disponibilità del GSM in tutta Europa, ma al contempo rendere la banda 900 MHz accessibile anche ad altre tecnologie e sistemi che possano coesistere con il GSM, così da favorire innovazione, concorrenza e un uso più flessibile dello spettro.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda le bande 880-915 MHz e 925-960 MHz, considerate nel loro complesso come banda 900 MHz. La disciplina si applica ai sistemi GSM, ai sistemi UMTS e ad altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e di coesistere con il GSM secondo le misure tecniche armonizzate adottate a livello UE. I considerando precisano che l’apertura deve avvenire senza interferenze dannose anche verso gli utenti delle bande adiacenti e tenendo conto di futuri sistemi di comunicazioni aeronautiche sopra 960 MHz.

Obbligo per gli Stati membri di consentire l’accesso alla banda

L’articolo 1, che sostituisce l’articolo 1 della direttiva 87/372/CEE, impone agli Stati membri di consentire l’accesso alla banda 900 MHz per i sistemi GSM e UMTS, nonché per altri sistemi terrestri compatibili. L’accesso per i nuovi sistemi non è automatico in termini tecnici e regolamentari, ma deve conformarsi alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, che assicura l’armonizzazione delle condizioni di disponibilità e uso efficiente dello spettro.

Tutela della concorrenza e gestione dei diritti d’uso

Un elemento centrale della direttiva è la prevenzione di possibili distorsioni concorrenziali. Gli Stati membri devono esaminare i rischi derivanti dall’assetto preesistente dei diritti di utilizzo nella banda 900 MHz e, se necessario, adottare misure corrette in modo giustificato e proporzionato, in conformità all’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE. I considerando evidenziano che gli operatori già dotati di spettro potrebbero essere avvantaggiati rispetto a concorrenti privi di frequenze in banda 900 MHz e che gli Stati membri dispongono degli strumenti per modificare o riesaminare i diritti d’uso, eventualmente dopo consultazione pubblica.

Definizioni tecniche

La direttiva sostituisce anche le definizioni nell’articolo 2 della direttiva 87/372/CEE. Il sistema GSM è definito tramite il richiamo alle norme ETSI, in particolare EN 301 502 ed EN 301 511; il sistema UMTS è definito tramite le norme ETSI EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11. Il rinvio alle specifiche tecniche serve a delimitare con precisione l’ambito delle tecnologie ammissibili.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione e decorrenza

L’articolo 3, come sostituito, fissa il termine di recepimento al 9 maggio 2010. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. La direttiva sopprime infine l’articolo 4 della direttiva 87/372/CEE, completando la riforma del quadro normativo sulla banda 900 MHz.

Disposizioni principali

Apertura della banda 900 MHz a nuovi sistemi

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 1 della direttiva 87/372/CEE prevedendo che gli Stati membri consentano l’accesso alle bande 880-915 MHz e 925-960 MHz per i sistemi GSM e UMTS, nonché per altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e di coesistere con il GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE.

Tutela della concorrenza e revisione dei diritti d’uso

Sempre nell’articolo 1, gli Stati membri devono esaminare eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, derivanti dall’attuale assegnazione della banda 900 MHz; se giustificato e proporzionato, devono porvi rimedio in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni). I considerando precisano che l’eventuale intervento dovrebbe essere preceduto da consultazione pubblica.

Definizioni di GSM e UMTS

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 2 della direttiva 87/372/CEE, definendo il sistema GSM come rete conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502 ed EN 301 511, e il sistema UMTS come rete conforme alle norme ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.

Recepimento entro il 9 maggio 2010

L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 3 della direttiva 87/372/CEE imponendo agli Stati membri di adottare entro il 9 maggio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Riferimento alla direttiva e obblighi di notifica

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre imposto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della precedente disposizione transitoria

L’articolo 1, punto 4, sopprime l’articolo 4 della direttiva 87/372/CEE.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichespettro radioconcorrenzamercato internoautorizzazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.