Sentenza n. 7276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del mancato superamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e, con motivi aggiunti, graduatoria dei vincitori; in appello, sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 480/2026, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, dopo aver superato la preselettiva e la prova scritta con 73/100, ha sostenuto il colloquio orale il 10 aprile 2025, ricevendo 52/100, inferiore alla soglia minima di 70/100. In primo grado aveva impugnato gli atti di valutazione e, con motivi aggiunti, la graduatoria dei vincitori; il TAR Lombardia ha respinto il ricorso. In appello ha riproposto tre censure: (1) le sei buste predisposte per la sessione, a fronte di nove materie d’esame, avrebbero escluso almeno tre ambiti disciplinari dai quesiti, come avrebbe verificato aprendo le buste non estratte dopo essere stato esaminato per ultimo; (2) la valutazione sarebbe stata priva di criteri predeterminati e adeguatamente conoscibili, in violazione dell’art. 11, comma 8, del D.M. n. 194/2022, e il solo voto numerico non sarebbe stato sufficiente; ha inoltre contestato che la nota ministeriale del 9 maggio 2025 provasse la predeterminazione, lamentando la mancata ostensione del verbale plenaria; (3) la prova sarebbe stata svolta come mera interrogazione e non come colloquio, diversamente da quanto asseritamente avvenuto presso altre sottocommissioni, con conseguente violazione della par condicio.
La decisione
L’appello è respinto integralmente. Il primo motivo è infondato: l’art. 8 del bando richiede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non una domanda per ciascuna materia; il numero delle buste va rapportato ai candidati della sessione, così da assicurare almeno tre tracce disponibili anche all’ultimo candidato. L’apertura delle sei buste residue non dimostra che tre materie fossero state escluse, poiché i quesiti relativi a tali materie potrebbero essere stati estratti dai candidati precedenti; non è quindi provata la dedotta irregolarità. È stato inoltre rispettato il sorteggio tra le domande predisposte, a tutela di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Il secondo motivo è infondato in fatto: la griglia di valutazione era stata predeterminata ed era allegata al verbale della seduta plenaria del 7 marzo 2025; pertanto, in presenza di criteri preventivi, il voto numerico è sufficiente a esprimere la valutazione tecnica e la relativa motivazione, consentendo il controllo di omogeneità e gradualità. Il terzo motivo è infondato: le nozioni di colloquio e verifica non impongono che la commissione intervenga per chiarire o approfondire l’esposizione; la scelta di non interloquire, comunicata ai candidati e applicata nella sessione, consentiva a ciascuno di organizzare liberamente la risposta e non violava il bando. La dedotta difformità di comportamento di altre sottocommissioni è rimasta indimostrata e, comunque, ciascuna sottocommissione può gestire l’interazione entro i limiti del bando e della disciplina regolamentare. È confermata la sentenza del TAR. L’appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
Come correttamente osservato dal Tar, l’art. 8 del bando prevede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non una domanda per ogni materia, per cui il quesito può toccare tutte le materie o una sola di esse.
Il colloquio può riguardare tutte le materie oggetto della prova scritta oppure una sola di esse; la disciplina non impone la predisposizione di una domanda per ciascuna materia.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
Ciò che conta, nel caso di specie, è che sia stato rispettato il principio del sorteggio tra le domande preparate dalla commissione, nel rispetto dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, imparzialità e parità di trattamento dei candidati, ex art. 97 cost., posti alla base dello svolgimento delle procedure concorsuali intese in senso ampio, atteso che tutti i candidati devono essere posti, il più possibile, in una situazione di uguale difficoltà di superamento della prova.
La regolarità della prova orale richiede il rispetto del sorteggio tra i quesiti predisposti, in modo da tutelare trasparenza, imparzialità e parità di trattamento e da porre i candidati, per quanto possibile, in condizioni di pari difficoltà.
art. 97 Cost.
Ciò che conta, nel caso di specie, è che sia stato rispettato il principio del sorteggio tra le domande preparate dalla commissione, nel rispetto dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, imparzialità e parità di trattamento dei candidati, ex art. 97 cost., posti alla base dello svolgimento delle procedure concorsuali intese in senso ampio, atteso che tutti i candidati devono essere posti, il più possibile, in una situazione di uguale difficoltà di superamento della prova.
I principi di imparzialità e parità di trattamento nelle procedure concorsuali richiedono che i candidati siano posti, per quanto possibile, in una situazione di uguale difficoltà nel superamento della prova.
art. 11, comma 8, D.M. n. 194/2022
In mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica.
Il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione concorsuale se la commissione ha preventivamente fissato criteri di massima che permettano di verificare l’omogeneità e la gradualità dei giudizi; nel caso concreto i criteri risultavano dalla griglia allegata al verbale della seduta plenaria.
art. 8 DDG n. 2788/2023
La prova orale, la cui durata è di almeno trenta minuti, consiste in: a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.
La prova orale comprende il colloquio sugli ambiti della prova scritta e le verifiche informatica e linguistica. Le espressioni «colloquio» e «verifica» non impongono specifici interventi della commissione per guidare o approfondire l’esposizione del candidato.
Massime di principio
- Quando il bando prevede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non ne deriva l’obbligo di predisporre un quesito per ciascuna materia; il numero delle buste può essere commisurato ai candidati della singola sessione, purché sia garantita la regolarità del sorteggio e la disponibilità delle tracce previste per l’estrazione.
- La circostanza che le buste residue, aperte dopo l’esame dell’ultimo candidato, non contengano quesiti su alcune materie non prova che tali materie siano state escluse dalla sessione, se i quesiti corrispondenti possono essere stati estratti dai candidati esaminati in precedenza.
- Nelle prove concorsuali il voto numerico può esprimere adeguatamente la motivazione della valutazione tecnica quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima idonei a consentire il controllo dell’omogeneità e della gradualità dei giudizi.
- La previsione di un colloquio o di una verifica orale non impone alla commissione di intervenire per guidare, chiarire o approfondire l’esposizione del candidato; la modalità di interazione rientra nella gestione della prova, entro i limiti fissati dal bando e dalla disciplina regolamentare.
- La dedotta difformità di conduzione delle prove da parte di sottocommissioni diverse non determina di per sé violazione della parità di trattamento se non è dimostrata e se la modalità contestata rispetta le prescrizioni del bando e del regolamento.
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